Tribunale di Reggio Calabria, sentenza 5.02.2026, n. 203 – G.U. Campagna
La donazione dell’unico immobile del debitore, compiuta dopo il sorgere del credito, è inefficace nei confronti del creditore quando l’atto comporta un depauperamento della garanzia patrimoniale generica e risulta la consapevolezza del pregiudizio in capo al disponente; tale consapevolezza può essere desunta anche dal rapporto di stretta parentela tra donante e donatario.
Con atto di citazione, la banca agiva per far dichiarare inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., un atto di donazione con cui il debitore aveva trasferito al figlio un immobile ad uso abitativo. La banca deduceva di essere titolare di un credito già accertato in sede monitoria e confermato nel successivo giudizio di opposizione, e sosteneva che il trasferimento avesse sottratto alla garanzia patrimoniale l’unico bene immobile utilmente aggredibile.
Il Tribunale ha accolto la domanda revocatoria, rilevando la sussistenza di tutti i relativi presupposti: esistenza del credito, posteriorità dell’atto dispositivo rispetto al sorgere dello stesso, pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore e consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore. La decisione ha sottolineato che il patrimonio residuo del disponente, una volta escluso il bene donato, era insufficiente a soddisfare la pretesa creditoria.
Il giudice ha inoltre evidenziato che, in simili ipotesi, il requisito soggettivo richiesto consiste nella semplice conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore e che il legame familiare tra le parti del negozio costituisce significativo elemento presuntivo ai fini dell’accertamento della relativa consapevolezza.
Pertanto, l’atto di donazione è stato dichiarato inefficace nei confronti della banca attrice, con condanna dei convenuti alle spese di lite.
IL PRESENTE CASO DI STUDIO È STATO CURATO DALL’AVV. GLORIANA GARGANO E DALL’AVV. ADELE PESSOLANO.
