Concessione abusiva di credito, nullità del finanziamento e irripetibilità delle somme ex art. 2035 c.c. – RLF Express 33-2026

Ai fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma erano anche quelle che non rispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato

Questo è il principio di diritto ribadito Corte di Cassazione, con ordinanza 25 marzo 2026, n. 7134, in continuità con precedenti pronunce (Cass. n. 16706 del 2020, in motiv.; Cass. n. 4376 del 2024; Cass. n. 15866 del 2024).

La Corte è stata chiamata a stabilire se il contratto di finanziamento concesso da una banca a un’impresa già insolvente possa essere affetto da nullità ex art. 1418 c.c. e se le somme erogate siano irripetibili ex art. 2035 c.c..

La banca aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento in relazione a due finanziamenti chirografari, garantiti pubblicamente ex L. 40/2020, erogati nel 2020. Nel progetto di stato passivo, il curatore aveva proposto l’esclusione del credito, deducendo che il finanziamento aveva aggravato il passivo e, in particolare, aveva consentito il pagamento integrale di un precedente credito chirografario della stessa banca derivante dallo scoperto di conto corrente, ritardando l’emersione dell’insolvenza e incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa.

Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dalla banca, ritenendo che:

  • la società finanziata versasse già in uno stato di insolvenza;
  • la banca fosse consapevole di tale condizione;
  • l’operazione avesse avuto la sostanziale funzione di ristrutturare un proprio credito chirografario con altro credito assistito da garanzia pubblica;
  • i contratti fossero nulli;
  • le somme erogate fossero irripetibili ex art. 2035 c.c.

Pertanto, la banca ha proposto ricorso per Cassazione.

I giudici di legittimità muovono da un punto fermo: il contratto lesivo dei diritti dei creditori non è di per sé nullo, apprestando l’ordinamento rimedi speciali di mera inefficacia. La nullità scatta, tuttavia, quando la stipulazione del finanziamento integra essa stessa la violazione di una norma imperativa penale — configurando un vero e proprio “reato-contratto” — come accade quando il finanziatore, consapevole dell’insolvenza irreversibile del debitore, concorre nell’aggravamento del dissesto in violazione dell’art. 217, comma 1, n. 4, l.fall..

La nullità ex art. 1418 c.c. e l’irripetibilità ex art. 2035 c.c. possono poi coesistere. Invero, un contratto già nullo per violazione di norma imperativa può essere al contempo contrario al buon costume economico, con la conseguenza che le somme erogate non sono recuperabili nemmeno in sede concorsuale.

Pertanto, gli Ermellini hanno respinto il ricorso ritenendo corrette in diritto le conclusioni del Tribunale circa la nullità dei finanziamenti ex art. 1418 c.c. e l’irripetibilità delle somme ex art. 2035 c.c., sulla base di accertamenti di fatto che non erano più utilmente sindacabili, in quanto assistiti da motivazione sia pure sintetica ma esistente.

La pronuncia non sanziona il finanziamento all’impresa in crisi in quanto tale, ma quello che — in ragione delle concrete circostanze — si rivela funzionale non al risanamento, bensì al ritardo dell’emersione della crisi e alla protezione opportunistica della posizione del finanziatore. Gli elementi che la Corte considera sintomatici sono: l’assenza di effettiva istruttoria sul merito creditizio, l’utilizzo del nuovo credito per ripianare esposizioni pregresse verso la stessa banca, l’inosservanza dei requisiti normativi per l’accesso alla garanzia pubblica, la consapevolezza dello stato di insolvenza.

Ad ogni modo, l’ordinanza in commento si colloca in un contesto tutt’altro che consolidato, poiché la giurisprudenza recente non esprime ancora un orientamento univoco: alla tesi che ammette nullità e irripetibilità nei casi di finanziamento integrante un “reato-contratto” si affianca, infatti, quella che limita, in difetto di ulteriori elementi, le conseguenze dell’abusiva concessione di credito al solo piano risarcitorio.

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