Trasferimenti in blocco ex art. 58 TUB: legittimazione del cessionario e onere della prova – RLF Express 23-2025

Con l’ordinanza del 20 giugno 2025, il Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, si è pronunciato in tema di trasferimento in blocco dei crediti bancari ex art. 58 del D.lgs. n. 385/1993 (TUB), affrontando il delicato tema della legittimazione attiva del cessionario nel processo esecutivo. Il Collegio ha affrontato la questione dell’onere probatorio gravante sul cessionario che agisce in via giudiziale, ribadendo l’ormai consolidata distinzione tra opponibilità della cessione al debitore ceduto e prova della titolarità del credito azionato.

Nel motivare il rigetto del reclamo promosso dal cessionario, il Tribunale ha osservato come la mera produzione dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non sia idonea a comprovare l’effettiva inclusione del credito all’interno del portafoglio oggetto del contratto di cessione, richiedendosi, piuttosto, una prova documentale diretta del trasferimento del credito specifico.

Come noto, l’art. 58 TUB consente a banche e intermediari finanziari autorizzati di cedere in blocco rapporti giuridici omogenei, derogando al regime codicistico ordinario in materia di cessione del credito. In particolare, la norma prevede che la cessione sia opponibile al debitore mediante pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale e annotazione nel registro delle imprese, sostituendo così la notifica individuale richiesta dagli artt. 1264 e 1265 c.c.

Tale semplificazione, finalizzata a garantire l’efficienza e la rapidità del mercato secondario dei crediti (soprattutto NPL), ha generato un vivace dibattito in dottrina e giurisprudenza in ordine alla portata probatoria della pubblicità ex art. 58 TUB.

Parte della giurisprudenza, valorizzando esigenze di semplificazione ed economia processuale, ha fatto ricorso a criteri di individuazione per classi omogenee dei rapporti ceduti ritenendo, pertanto, che la produzione dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale fosse sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario, purché il credito azionato rientri nella descrizione per categorie contenuta nell’avviso stesso.

Tale impostazione è stata progressivamente superata da un indirizzo oggi maggioritario, secondo cui l’avviso ex art. 58 TUB ha mera funzione pubblicitaria, rilevante solo ai fini dell’opponibilità della cessione al debitore ceduto: in caso di contestazione sulla titolarità del credito, infatti, al cessionario è imposto l’onere di fornire prova documentale valida a dimostrare l’effettiva inclusione del credito nel portafoglio ceduto e ad individuare in modo puntuale il credito azionato. Il provvedimento del Tribunale di Marsala si colloca pienamente nel solco del suddetto orientamento ribadendo che la legittimazione sostanziale del cessionario non può essere presunta ma deve essere oggetto di prova specifica, specie nel contesto del processo esecutivo, distinguendo altresì tra la opponibilità della cessione, che può ritenersi integrata con la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e la prova della titolarità del credito, che richiede invece la produzione del contratto di cessione o altra documentazione equipollente.

NOTA

L’ordinanza oggetto del commento è stata pubblicata originariamente su Diritto del Risparmio.

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