“In tema di revocatoria fallimentare, quando una garanzia (nella specie, ipoteca) sia rilasciata a favore del creditore dopo che si sia già verificato l’inadempimento del termine originario di pagamento, il debito può considerarsi scaduto, per gli effetti di cui all’art. 67 comma 1 n. 4 L.FALL., a nulla rilevando che tra debitore e creditore venga contestualmente pattuito un piano di rateizzazione (o una dilazione di pagamento), allorché risulti che in effetti il nuovo termine che ne deriva è concesso proprio sul presupposto della costituzione della garanzia e così tali operazioni sono legate da un nesso teleologico unitario.”
Questo è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza dell’11 febbraio 2025, n. 3450.
La quaestio iuris posta agli Ermellini è la seguente: “accertare se l’assunzione da parte del debitore dell’impegno alla costituzione di una garanzia, in coincidenza con la pattuizione con il creditore di un piano di rientro, o di rateizzazione di un debito precedentemente già scaduto, rientra nella fattispecie di cui all’art. 67 comma 1 n. 3 L.FALL. o nella diversa ipotesi dell’art. 67 comma 1 n. 4 L.FALL.”
La Corte, richiamandosi a dei precedenti giurisprudenziali, ha rilevato che in linea di principio è da ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 67 comma 1 n. 4 l.fall., con conseguente revocabilità dell’atto, ove il debitore era già inadempiente all’atto della costituzione dell’ipoteca (ovvero, il debito era scaduto).
Si è posto poi il tema della decorrenza del cd. periodo sospetto, con riferimento alla data di iscrizione dell’ipoteca.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che “non vi è dubbio che la contestualità tra la prestazione di garanzia e la pattuizione della dilazione di pagamento sussista, indipendentemente da quando avviene l’iscrizione ipotecaria (la quale non può che essere per lo più temporalmente differita), allorquando il creditore abbia assunto il rischio della concessione di un nuovo termine di adempimento proprio sul presupposto della concessione della garanzia, di cui costituisce la contropartita. Non è contestato in causa che nella complessiva regolamentazione del rapporto tra le parti vi fosse stata, pur in difetto di una coincidenza temporale, un’unicità causale tra le operazioni di dilazione di pagamento e la costituzione di garanzia”.
Dunque, in estrema sintesi, la concessione di una garanzia contestualmente alla pattuizione di un piano di rientro di un debito scaduto è revocabile se ricade nella decorrenza del periodo sospetto.
Tale principio, naturalmente, si applica anche alle procedure concorsuali instaurate dopo l’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, in virtù della norma di cui all’art. 166 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
