Azione revocatoria fallimentare del contratto di mutuo chirografario – RLF Express 38-2026

Con l’ordinanza del 16 settembre 2026, n. 25399, la Corte di Cassazione affronta il tema della revocabilità concorsuale del contratto di mutuo chirografario e chiarisce la disciplina relativa all’ammissione al passivo dei crediti bancari ed all’eccezione revocatoria sollevata dalla curatela.

La Corte affronta per la prima volta in modo diretto il tema della revocabilità fallimentare del contratto di mutuo chirografario (stipulato nel c.d. “periodo sospetto”) e della facoltà del curatore di sollevare la relativa eccezione in sede di verifica dello stato passivo per escludere il credito restitutorio dell’istituto di credito.

Nel caso di specie, un istituto bancario aveva erogato un finanziamento chirografario di 300.000 euro (assistito per l’80% dalla garanzia del Fondo del Medio Credito Centrale) a favore di una società, successivamente dichiarata fallita. Presentata la domanda di ammissione al passivo fallimentare per la restituzione del debito residuo, il Curatore aveva sollevato eccezione revocatoria ai sensi dell’art. 95, comma 1, l. fall. (ora art. 203 CCII), chiedendo di dichiarare l’inefficacia del contratto di mutuo stipulato nel “periodo sospetto” (sei mesi anteriori al deposito della domanda di concordato poi sfociato in fallimento). Il Tribunale rigettava il ricorso della banca, ritenendo fondata l’eccezione del curatore. La banca ricorreva in Cassazione evidenziando la peculiarità del mutuo chirografario erogato ex novo e contestando la prova della propria conoscenza dello stato di insolvenza.

La Suprema Corte ha confermato che il contratto di mutuo rappresenta a tutti gli effetti un atto a titolo oneroso, e qualora sia stipulato nel periodo sospetto, è assoggettabile alla disciplina dell’art. 67, comma 2, l. fall. (ora art. 166, comma 2, CCII). Di conseguenza, il curatore fallimentare può sollevare l’inefficacia del titolo in via di eccezione riconvenzionale ex art. 95, comma 1, l. fall. direttamente in sede di verifica del passivo. L’accoglimento dell’eccezione da parte del giudice concorsuale impedisce l’ammissione del credito restitutorio fondato sul contratto di mutuo revocato.

La conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca può essere accertata anche mediante presunzioni semplici. Nel caso dei finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche (es. Fondo di Garanzia MCC ex D.L. 23/2020), gli obblighi di diligenza e di istruttoria bancaria permettono di presumere che la banca abbia richiesto ed esaminato situazioni patrimoniali aggiornate, dalle quali emergevano i sintomi dell’insolvenza dell’impresa.

Dichiarato inefficace il contratto di mutuo, la banca conserverà in astratto il diritto di richiedere la restituzione del capitale erogato a titolo di indebito oggettivo (ex art. 2033 c.c.). Tuttavia, tale pretesa restitutoria deve essere proposta tempestivamente e con autonoma, specifica domanda d’insinuazione, non potendosi sovrapporre automaticamente all’azione fondata sul titolo negoziale dichiarato inefficace.

In conclusione, per le banche l’ordinanza impone una rigorosa attenzione nell’erogazione di finanziamenti a imprese in tensione finanziaria, anche se assistiti da garanzie statali (es. MCC). Gli elementi conoscitivi desumibili dai bilanci o dai bilancini di verifica richiesti durante la fase istruttoria possono essere usati contro l’istituto come prova presuntiva della scientia decoctionis. Inoltre, in sede concorsuale, è indispensabile formulare subordinatamente la domanda restitutoria ex art. 2033 c.c. per non rischiare la decadenza procedural-tempestiva del credito di capitale.  Per la curatela si conferma uno strumento difensivo efficace per bloccare l’ammissione al passivo di mutui “ponte” o erogati nel periodo sospetto a copertura di posizioni scadute o in presenza di manifesti indici di crisi irreversibile.

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