Registered Electronic Mail (REM): addio posta elettronica certificata (PEC), benvenuto domicilio digitale. – RLF Express 16-2023

Nel lontano 2005 l’Italia realizzò uno dei primi sistemi di messaggistica di Posta Elettronica Certificata (cd. PEC), che troverà successivamente ampio sviluppo in tutti gli altri Stati membri dell’Unione Europea.

In seguito, l’Unione Europea con il Regolamento UE 910/2014 (cd. Regolamento eIDAS) ha fissato le condizioni per consentire agli Stati membri una normativa comune per rendere le comunicazioni elettroniche internazionali sicure per tutti i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, incrementando la sicurezza e l’efficacia dei servizi elettronici, delle transazioni commerciali elettroniche (cd. e-business) all’interno dell’Unione Europea (cfr. art 1, Reg UE 910/2014).

Nello specifico, l’Unione Europea ha deciso di adeguare tutte le PEC dei singoli Stati sotto un unico standard, al fine di costituire una sola rete sovranazionale per eliminare ulteriormente le barriere tra i diversi Stati membri.

Nel 2018, previo parere dell’AgID e del Garante per la Protezione dei Dati Personali, il Governo ha varato un DPCM con il quale sono state stabilite e sono state adottate tutte le misure necessarie a garantire e rendere la PEC conforme agli standard stabiliti dal Regolamento UE 910/2014 (cd. Regolamento eIDAS).

In sostanza, il 2018 è stato l’anno della definitiva abrogazione della PEC, così come conosciuta nel Bel Paese, e la contestuale consacrazione della Registered Electronic Mail (cd. REM).

In altre parole, è stato ampliato il concetto di domicilio digitale, il quale diventerà unico per l’Italia ed il resto d’Europa già a partire dal primo trimestre del 2024 (secondo le previsioni, ndr).

Tale innovazione ha dovuto fare i conti con i lunghi tempi tecnici necessari per il completo adeguamento dei protocolli (che è tuttora in corso, ndr.).

Di fatto, al fine di dare attuazione al suddetto DPCM (attuativo del D.L. n. 135 del 14.12.2018), l’AgID ha avuto l’arduo compito di coordinare un Gruppo di Lavoro costituito da tutti i gestori dei servizi PEC, l’AssoCertificatori e l’UNINFO, con lo scopo di stabilire le nuove regole tecniche che garantiscono l’applicazione dei vigenti standard emessi dall’European Telecommunications Standards Institute (cd. ETSI), nonché migliorare la capacità dei sistemi di cooperare e di scambiare informazioni tra loro così da generare una sequenza più o meno completa e priva di errori, con affidabilità e con ottimizzazione delle risorse (cd. interoperabilità).

L’adeguamento del sistema PEC ai requisiti previsti dal Regolamento Europeo, si è reso necessario per poter garantire, in tutti gli Stati membri, un univoco servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ).

Tramite il nuovo sistema della REM potrà essere certificata, oltre che l’integrità del contenuto del messaggio e le informazioni in esso contenute (data e ora di invio e di ricezione, ndr.), anche l’identità del proprietario PEC all’interno dell’Unione. Infatti, al titolare della casella di posta elettronica certificata sarà imposto il riconoscimento tramite identità digitale, attraverso strumenti come SPID (il cui addio è stato rinviato al 2025, ndr.), CIE o firma digitale, così da aggiungere un ulteriore livello di sicurezza per contrastare eventuali attacchi informatici (cd. identificazione a due fattori, costituita da notifica push/One Time Password ricevuta su smartphone registrati all’interno dei sistemi del proprio Provider).

I soggetti obbligati saranno gli stessi previsti dall’attuale normativa vigente (cfr. art. 16 del D.L. n. 185/2008, art. 5 del D.L. n. 179/2012 e art. 37 del D.L. 76/2020) e precisamente: le Pubbliche Amministrazioni, le imprese, società e ditte individuali nonché i liberi professionisti con obbligo di iscrizione ad un Albo professionale.

Di fatto, tutti i soggetti obbligati ad avere una casella PEC dovranno necessariamente effettuare la migrazione al sistema della REM.

Il mancato adeguamento al sistema REM da parte dei titolari di caselle PEC, in sostanza, comporterà la definitiva perdita della qualifica di casella elettronica certificata (e, pertanto, dello stesso domicilio digitale, ndr.).

Per i professionisti che utilizzino principalmente domicili digitali in ambito lavorativo (come Avvocati, Commercialisti etc .), il mancato adeguamento ai nuovi standard delle “vecchie” caselle Pec e la successiva perdita della qualifica di casella elettronica certificata, comporterà l’impossibilità di continuare ad utilizzare la casella (non più certificata, ndr.) in ambito lavorativo dove sia necessaria la certificazione dei messaggi ed il loro contenuto.

In ogni caso, tale migrazione non comporterà alcun cambio di casella o di esperienza utente, ma soltanto la necessità di procedere all’autenticazione del titolare ad ogni accesso.

Risulta doveroso precisare che, a seguito dell’attivazione della REM (quindi della identificazione a due fattori, ndr), per motivi di sicurezza gli utilizzatori di software di gestione della posta elettronica (come ad esempio: Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird ecc.), per poter continuare ad utilizzare la casella e l’archivio della casella certificata sul proprio strumento di gestione, dovranno procedere alla creazione di una specifica password di accesso (temporanea, con validità limitata a periodi prestabiliti dai singoli Provider, ndr.) ed aggiornare le credenziali di accesso sul software in uso.

Nonostante il passaggio dal sistema PEC al nuovo sistema REM rappresenti una svolta epocale sia sotto il profilo tecnologico che quello normativo-legale, probabilmente gli utilizzatori dei domicili digitali non percepiranno grosse differenze nel quotidiano utilizzo.

Di certo, tale innovazione rappresenta un altro “piccolo” passo verso una sempre più corposa razionalizzazione ed uniformità della legislazione europea tra i diversi Stati membri.

La speranza è che la REM possa essere chiave di volta per la creazione di una legislazione europea, valida in tutti gli Stati membri, in materia di notificazioni digitali in proprio degli atti giudiziari in ambito civile, penale ed amministrativo.

Vedremo.

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