Ingiunzione di pagamento europea (IPE): innovazione normativa o flop annunciato? – RLF Express 22-2023

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L’ingiunzione di pagamento europea (IPE), è uno strumento introdotto dal legislatore comunitario che può essere impiegato qualora si presenti una controversia transfrontaliera, ovvero che riguarda due diversi paesi appartenenti all’Unione Europea.

La normativa di riferimento in materia di ingiunzione di pagamento europea, deve rinvenirsi nel Regolamento UE 2421/2015, entrato in vigore a partire dal 14 luglio 2017, che ha modificato gli articoli 7, 17, 25, 30, 31 del Reg. CE 1896/2006.

Il suddetto Regolamento ha operato una enorme semplificazione dell’iter procedurale con lo scopo di velocizzare le procedure e, soprattutto, ridurre i costi dei procedimenti fondati su controversie transfrontaliere relative a crediti pecuniari.

L’intento del legislatore è stato quello di assicurare la libera circolazione all’interno degli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea (IPE).

In altre parole, non è più necessario ricorrere a procedimenti intermedi per ottenere il preventivo riconoscimento del titolo nei diversi Stati membri per poi procedere alla successiva esecuzione. (art. 1 Reg. CE 1896/2006).

Pertanto, ad oggi, il decreto ingiuntivo europeo (IPE) è riconosciuto come un titolo valido ed eseguibile in ogni paese dell’UE, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento (art. 19 Regolamento).  L’unico vincolo imposto dal Legislatore è che l’esecuzione dovrà, in ogni caso, essere effettuata seguendo le regole dello Stato di esecuzione.

Il procedimento d’ingiunzione europeo si pone quale vera e propria alternativa ai procedimenti interni ai singoli Stati membri, in tutti i casi in cui ci si trovi di fronte ad una controversia di natura transfrontaliera.

A norma dell’art. 3 del Reg. CE 1896/2006, si ha controversia di natura transfrontaliera quando almeno una delle parti abbia eletto domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito. In tale contesto, il legislatore ha previsto che la procedura sia azionabile per i soli crediti di natura civile e commerciale, anche da creditori che non siano domiciliati o abitualmente residenti in uno degli Stati membri.

Si ritiene opportuno precisare, che da tale procedura sono esclusi i crediti derivanti da obbligazioni extracontrattuali, salvo specifiche fattispecie ben individuate dal legislatore, ovvero quando: le stesse abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti, vi sia stato riconoscimento del debito oppure che i crediti riguardino debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

L’art. 2 c. 3 Reg. CE 1896/2006 dispone che, una volta emessa, l’ingiunzione di pagamento europea (IPE),  deve essere riconosciuta ed eseguita automaticamente in tutti gli Stati membri (ad eccezione della Danimarca dove  il regolamento istitutivo del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento non è applicato e, pertanto, una eventuale azione nei confronti di un soggetto danese dovrà essere proposta mediante la procedura interna, ndr) senza necessitare di una dichiarazione che ne riconosca la propria forza esecutiva (cd. Exequatur).

Come per le procedure nazionali, in relazione al credito vantato non sono previsti limiti di valore ma il credito deve risultare necessariamente liquido (quindi quantificabile nel suo preciso ammontare), esigibile (deve risultare da un credito scaduto, per il quale possa esserne richiesto il pagamento) e non contestato.

Particolarità del procedimento di ingiunzione europea è che il patrocinio di un avvocato è del tutto facoltativo. Infatti, è sufficiente che il creditore compili il modello standard rinvenibile sul portale europeo di giustizia.

È bene evidenziare, però, che qualora l’ingiunto proponga opposizione, trattandosi di procedimento che segue il rito ordinario, diventa necessaria l’assistenza di un legale durante tutto il giudizio di merito a cognizione piena.

Se la domanda rispetta i requisiti richiesti dal Regolamento, entro 30 giorni dalla presentazione, il giudice emette un’ingiunzione di pagamento europea (IPE) nella quale il convenuto è informato, oltre che della possibilità di pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione, oppure di proporre opposizione all’ingiunzione dinanzi al giudice d’origine, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica, anche della che l’ingiunzione è stata emessa soltanto sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice, l’ingiunzione acquista forza esecutiva tranne che nel caso di opposizione entro 30 giorni e che il procedimento di opposizione proseguirà dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine con applicazione delle norme di procedura civile ordinaria (salvo che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto l’estinzione del procedimento in caso di opposizione).

Rispetto alle procedure interne (che richiedo la produzione di tutta la documentazione probatoria del credito vantato, ndr), nella procedura di ingiunzione europea il creditore non è tenuto ad allegare alcun documento scritto, risultando idonea una semplice descrizione delle prove poste a sostegno della domanda, dichiarando contestualmente di “fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere” e, altresì, riconoscendo che “dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d’origine”.

Si noti che, come è sufficiente per il creditore enunciare le prove attestanti l’esistenza e l’ammontare del credito azionato, senza doverle produrre, allo stesso tempo, anche per il debitore ingiunto sarà sufficiente proporre opposizione semplicemente negando, in tutto o in parte, l’esistenza del credito, senza necessità di motivare le proprie argomentazioni.

La notifica deve avvenire seguendo le regole dello Stato europeo dove dovrà avere luogo la notifica. Al convenuto dovrà essere notificata l’ingiunzione di pagamento europea in uno ad una copia del modulo della domanda e al modulo per l’opposizione.

Se non viene proposta opposizione nel termine di 30 giorni dalla notifica, l’ingiunzione di pagamento europea (IPE) viene dichiarata esecutiva dal giudice tramite modulo standard che viene tramesso al ricorrente.

Trattandosi di controversie transfrontaliere (in cui lo Stato di origine sarà diverso dallo Stato di esecuzione, ndr), risulta necessario procedere alla preventiva traduzione dell’ingiunzione di pagamento europea in una lingua diversa da quella utilizzata dal giudice d’origine. Tale traduzione dovrà essere autenticata da un soggetto abilitato in uno degli Stati membri.

Nonostante la creazione da parte del legislatore comunitario di una procedura unitaria riconosciuta in (quasi) tutti gli Stati membri, tale strumento a disposizione dei creditori, limitatamente al bel Paese, non è riuscito a farsi strada nelle controversie transfrontaliere e, ad oggi, risulta soluzione residuale rispetto alle procedure interne.

Sarà l’eccessiva semplificazione a non aver permesso un consolidamento dell’ingiunzione di pagamento europea oppure la mancata previsione di un obbligo probatorio nei confronti dei creditori ricorrenti e dei debitori opponenti? In un’ottica di sempre maggior inclusione, interconnessione ed interoperatività tra i diversi Stati membri, si auspica che il legislatore continui questo programma riformatore al fine di sviluppare procedure comuni che possano essere vera alternativa alle procedure interne che, ad oggi, rappresentano strumenti maggiormente riconosciuti e scelti dai creditori per il recupero dei propri crediti anche transfrontalieri.

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