Nel caldo torrido dello scorso agosto la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati (DSGIA) ha sfornato il decreto regolamentare concernente “le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, con conseguente introduzione di significative modifiche che entreranno in vigore a partire dal 30 settembre 2024.
Nello specifico, il detto provvedimento, con esclusivo riferimento alle specifiche tecniche ex art. 34 DM 44/2011, delinea nuovi ed interessanti profili in tema di attestazione di conformità degli atti, notifiche a mezzo PEC, ma anche depositi telematici.
Per quanto attiene a questi ultimi, l’art. 17 prevede un’automatizzazione della procedura ad opera del sistema informativo ministeriale deputato il quale, compiute le necessarie verifiche preliminari, procederà all’accettazione dei depositi esclusi i soli i casi in cui dovessero riscontrarsi anomalie della busta telematica, quali WARN, ERROR o FATAL.
Nel primo caso l’anomalia, non bloccante, riguarderà aspetti squisitamente giuridici, quali la mancanza della procura alle liti o un certificato di firma non valido, mentre le ultime due anomalie, entrambe bloccanti, determineranno l’intervento della cancelleria per l’eventuale risoluzione delle eccezioni. Qualora il sistema non dovesse riscontrare alcun tipo di ostacolo, il depositante riceverà a mezzo PEC comunicazione di avvenuto deposito, la cui validità decorrerà sin dalla generazione della ricevuta di accettazione.
Un’altra importante novità attiene, con grande giubilo per la categoria degli avvocati, l’aumento della dimensione massima della busta telematica, dai 30 MB fino a 60 MB nonché la possibilità di depositare file multimediali, quali audio e video nei diversi tipi di formati, direttamente nel fascicolo telematico, così bypassando la preventiva autorizzazione da parte del giudice e l’utilizzo degli ormai obsoleti supporti CD o DVD.
L’art. 23 introduce invece le notificazioni telematiche a cura degli UNEP: nel caso in cui i destinatari dovessero risultare in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, sarà possibile procedere con la richiesta di notifica telematica di qualsivoglia atto, incluso quello di pignoramento, in formato XML. Una volta eseguita la notifica, il sistema informatico dell’ufficio restituirà il documento informatico in uno alla relazione di notificazione sottoscritta digitalmente, nonché le ricevute PEC.
A destare lieve preoccupazione per la categoria sono invece le notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati, di cui all’art. 26, nonché le diverse modalità di attestazione di conformità che dovranno essere apposte su documenti informatici separati, analiticamente disciplinate dai 6 comma dell’art 27, per le quali sarà necessario prestare particolare attenzione onde evitare di incorrere in errore.
In ultimo, nessuna novità per quanto riguarda le modalità di pagamento telematiche, che restano esclusivo appannaggio del sistema PagoPA.
Con buona pace dei nostalgici dell’analogico.