La recente ordinanza n. 9608/2026 della Corte di Cassazione si inserisce ancora una volta nel profondo solco del dibattito relativo alla funzione della mediazione quale condizione di procedibilità, offrendo una lettura che mira a coniugare effettività dell’istituto e salvaguardia dell’accesso alla tutela giurisdizionale.
Il primo chiarimento riguarda l’incidenza della mancata partecipazione della parte chiamata, con l’esclusione esplicita da parte della Corte che tale assenza possa determinare l’improcedibilità della domanda: ove il procedimento sia stato regolarmente introdotto e si sia tenuto il primo incontro con la presenza della parte onerata dell’attivazione, la condizione dovrà ritenersi soddisfatta. Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire alla parte chiamata un potere impeditivo incompatibile con la funzione della mediazione, trasformandola in uno strumento di arresto del processo anziché di composizione della lite.
La decisione si fonda sulla distinzione tra attivazione formale ed esperimento effettivo del tentativo conciliativo. Non è sufficiente, infatti, il mero deposito dell’istanza: è necessario, infatti, che il procedimento si traduca in un confronto reale almeno nella fase iniziale, attraverso la celebrazione del primo incontro. In tale sede, la presenza della parte onerata assume rilievo determinante, mentre non è richiesta né la partecipazione di tutte le parti né l’avvio di una trattativa in senso pieno. Ciò che rileva è che la mediazione non resti confinata a un passaggio meramente cartolare.
Parallelamente, la Corte ribadisce che la partecipazione richiesta dall’ordinamento deve essere sostanziale e non apparente. La parte può intervenire personalmente oppure tramite un rappresentante, purché questi sia effettivamente investito di poteri decisionali sul diritto controverso. Viene così esclusa la sufficienza di deleghe generiche o di presenze prive di reale capacità negoziale, in quanto incompatibili con la funzione propria dell’istituto.
In suddetto contesto si colloca uno dei passaggi più innovativi della pronuncia, relativo al ruolo del difensore: valorizzando la formulazione normativa secondo cui le parti partecipano “con l’assistenza degli avvocati”, la Corte sottolinea la necessaria distinzione tra soggetto titolare della posizione sostanziale e professionista che lo assiste. Da tale premessa trae la conclusione che il solo avvocato, anche se munito di procura, non possa ritenersi sufficiente ai fini dell’integrazione della condizione di procedibilità, non essendo ammissibile la sovrapposizione tra le due figure.
Se sul piano teorico tale ricostruzione appare coerente con l’impianto normativo e con la ratio dialogica della mediazione, sul piano applicativo essa introduce elementi di criticità: in particolare, si pone in discontinuità con prassi diffuse che ritenevano adeguata la partecipazione del difensore investito di rappresentanza sostanziale, con il rischio di riaprire contenziosi incentrati su profili formali della procedibilità.
Nel complesso, la pronuncia delinea un equilibrio tra esigenze contrapposte: da un lato, esclude che la mediazione possa ridursi a un adempimento meramente burocratico; dall’altro, ne impedisce un uso distorto quale strumento dilatorio o impeditivo. Ne emerge un modello in cui la serietà del tentativo conciliativo si coniuga con l’impossibilità di condizionare l’accesso al giudice al comportamento della controparte.
Le ricadute operative sono significative. Diviene opportuno garantire la partecipazione diretta della parte o, in alternativa, di un rappresentante distinto dal difensore e dotato di poteri sostanziali effettivi, nonché prestare particolare attenzione alla documentazione del primo incontro. L’eventuale inerzia della parte chiamata, invece, non incide sulla procedibilità, ma potrà assumere rilievo sotto altri profili, in particolare sul piano sanzionatorio e probatorio.
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n definitiva, l’ordinanza n. 9608/2026 traccia una linea di confine chiara spostando il baricentro su ciò che accade concretamente al primo incontro e, soprattutto, sulla presenza effettiva della parte quale protagonista del tentativo conciliativo.
Ed è proprio su questo terreno, più sostanziale che formale, che d’ora in avanti si giocherà l’equilibrio tra procedibilità e improcedibilità.
