Il bonifico istantaneo sta cambiando pelle: da servizio “premium” a infrastruttura di base dei pagamenti in euro. Con il Regolamento (UE) 2024/886 (Instant Payments Regulation), l’Europa spinge per una diffusione capillare dei bonifici istantanei, con l’obiettivo di migliorare rapidità, accessibilità e funzionamento del mercato unico dei pagamenti.
Nel percorso di attuazione ci sono alcune date e obblighi che hanno un impatto operativo immediato: in Italia, la Banca d’Italia sancisce chiaramente che dal 9 ottobre 2025 l’obbligo si estende anche al servizio di invio dei bonifici istantanei. Questo, nella pratica, rende l’instant un servizio “di base” e riduce il margine per gestirlo come prodotto separato, con regole o messaggi diversi tra app, home banking e flussi corporate.
Tale innovazione non si esaurisce nel tecnologico bensì travolge il diritto bancario, imponendo obblighi regolamentari, trasparenza economica, gestione del rischio frode e, più in generale, andando a delineare in maniera ancora più netta il modo in cui si misura la diligenza dell’intermediario nell’erogazione dei servizi di pagamento, in termini di solidità dei processi interni.
Senza scendere nei tecnicismi del Regolamento, il punto per il settore è chiaro: gli operatori sono chiamati ad adeguare i propri servizi affinché il bonifico istantaneo diventi una funzionalità ordinaria, sia in ricezione sia in invio, in un passaggio che sia strutturale, non una semplice “novità di prodotto”.
L’immediatezza dell’esecuzione del bonifico istantaneo produce un effetto a catena sul piano organizzativo, in quanto procedure e controlli devono funzionare in tempo reale; su quello contrattuale, perché il cliente richiede condizioni economiche ed informative più chiare, e su quello regolamentare, considerato che lo spazio di intervento dopo l’esecuzione dell’operazione si riduce notevolmente, a danno della prevenzione del rischio di frode.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, il contesto non è rassicurante considerato che il valore complessivo delle frodi segnalate nello Spazio Economico Europeo nell’anno 2024 è arrivato a 4,2 miliardi di euro, con un’evoluzione delle minacce verso truffe basate anche su social engineering (manipolazione dell’utente, impersonificazione, richieste urgenti).
La sofisticatezza delle frodi per le banche comporta un punto operativo essenziale: non basta avere un sistema di autenticazione forte se il rischio si sposta sulla manipolazione del pagatore ma servono controlli e frizioni intelligenti, capaci di intercettare anomalie senza distruggere la user experience e, soprattutto, serve evidenza di come il processo ha funzionato.
Tra gli adempimenti più rilevanti c’è la verifica del beneficiario (Verification of Payee – VoP): il controllo di coerenza tra nome del beneficiario indicato e IBAN che, in sintesi, mira a confronta il nome del beneficiario indicato dal pagatore con le informazioni collegate all’IBAN e segnala eventuali incoerenze.
Tale sistema, dal punto di vista degli operatori è più di un requisito essenziale: è un punto in cui si giocano policy interne, qualità dell’informativa e accountability, oltre che un presidio organizzativo che innalza lo standard di diligenza atteso dal prestatore, ed un elemento centrale nella progettazione dei controlli e delle informative. In ultima analisi, l’intento che la riforma UE persegue portando l’istantaneo al centro del sistema dei pagamenti, con il fine ultimo di trasformare una parte del rischio frode in un rischio “gestibile” a monte, prima dell’esecuzione, si traduce in una sfida piuttosto ardua per le banche che dovranno non solo offrire un bonifico più veloce bensì farlo in modo coerente con nuove aspettative: più prevenzione, più chiarezza, processi più solidi e maggiore attenzione alla continuità operativa.
