Partecipazione della persona giuridica alla mediazione demandata: la Cassazione ribadisce la necessità della effettiva capacità negoziale del rappresentante – RLF Express 28-2026

 

Con l’ordinanza n. 21405 del 23 giugno 2026 la Corte di Cassazione offre un ulteriore contributo interpretativo in materia di mediazione demandata dal giudice, soffermandosi sul significato da attribuire alla partecipazione della persona giuridica al primo incontro di mediazione e sui presupposti necessari affinché possa ritenersi validamente soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dal d.lgs. n. 28/2010.

La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato, secondo cui la mediazione non costituisce un adempimento meramente formale, ma un procedimento finalizzato a verificare l’effettiva possibilità di una composizione consensuale della controversia. Ne consegue che la partecipazione delle parti deve essere reale e sostanziale, dovendo consentire lo svolgimento di un’autentica interlocuzione sulle rispettive posizioni giuridiche.

La vicenda trae origine da un giudizio nel quale il giudice d’appello aveva disposto la mediazione demandata ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010. All’incontro fissato dall’organismo di mediazione la società interessata non compariva nella persona del proprio legale rappresentante né tramite un soggetto investito di poteri sostanziali di gestione della lite, ma mediante una dipendente incaricata della sola presenza e assistita dal difensore. Tale modalità di partecipazione veniva ritenuta inidonea ad integrare il corretto esperimento della procedura, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione.

Investita del ricorso, la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di prime cure, evidenziando come la rappresentanza della persona giuridica nella procedura di mediazione non possa esaurirsi nella mera presenza fisica di un delegato: il soggetto che interviene deve, infatti, essere concretamente legittimato a discutere il merito della controversia, valutare le proposte conciliative ed assumere, ove ne ricorrano i presupposti, decisioni idonee a definire il conflitto. Diversamente, la partecipazione si risolverebbe in un comportamento solo apparente, incompatibile con la funzione propria dell’istituto.

Particolarmente significativa è inoltre la distinzione operata dalla Corte tra rappresentanza processuale e rappresentanza sostanziale: mentre il difensore svolge il proprio ruolo di assistenza tecnica, la capacità di incidere sul rapporto sostanziale controverso richiede uno specifico conferimento di poteri negoziali, che non può essere desunto dalla sola procura alle liti proprio in virtù della circostanza per cui la mediazione è luogo di formazione di un eventuale accordo avente natura negoziale, presupponendo, pertanto, la presenza di un soggetto legittimato ad esprimere la volontà della parte.

Sul piano pratico, la decisione impone alle persone giuridiche una particolare attenzione nella predisposizione delle deleghe per la partecipazione alla mediazione. La designazione di un soggetto privo di adeguati poteri dispositivi rischia, infatti, di compromettere la validità dell’intero procedimento, con le conseguenze processuali derivanti dal mancato avveramento della condizione di procedibilità. In conclusione, l’ordinanza n. 21405/2026 va ad inserirsi in un percorso giurisprudenziale volto sempre più a contrastare ogni forma di “mediazione apparente”, riaffermando che la serietà della partecipazione costituisce il presupposto imprescindibile per il corretto assolvimento della condizione di procedibilità.

Il messaggio della Corte è chiaro: l’effettività della mediazione non dipende dalla mera presenza delle parti, ma dalla concreta possibilità di instaurare un dialogo negoziale attraverso soggetti effettivamente legittimati a determinare la volontà dell’ente. Solo così la mediazione può realizzare la finalità deflattiva perseguita dal legislatore e contribuire ad una più efficiente amministrazione della giustizia, evitando che l’istituto venga degradato a un passaggio procedurale privo di reale contenuto.

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