Fusione per incorporazione della società: effetti processuali – RLF Express 12-2023

RLF Express 12-2023

Con la sentenza n. 21970 del 30 Luglio 2021 le Sezioni Unite risolvono un annoso contrasto giurisprudenziale enunciando un principio di diritto in materia di fusione societaria, con particolare attenzione agli effetti processuali che si concretano in seguito alla stessa, ovvero la fusione per incorporazione estingue la società incorporata la quale non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, residuando, per converso la facoltà della società incorporante di spiegare intervento in corso di causa, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., nel rispetto delle regole che lo disciplinano”.

La vicenda in esame sorge in seguito alla domanda di accertamento di simulazione di due contratti di compravendita avanzata al giudice di prime cure da una società, fusa per incorporazione in altra società, e di conseguenza cancellata dal Registro delle Imprese.

All’esito del giudizio di primo grado, conclusosi con l’accoglimento della detta domanda, i soccombenti adivano la Corte d’Appello eccependo la nullità ovvero l’inesistenza dell’atto introduttivo, quale conseguenza della cancellazione dell’avversa società dal Registro delle Imprese.

Il Giudice del gravame confermava la sentenza di primo grado e, di guisa, i soccombenti proponevano ricorso in Cassazione con le medesime doglianze.

La Suprema Corte sanciva che la società fusa per incorporazione e cancellata dal Registro delle Imprese è da considerarsi priva di capacità e legittimazione processuale in quanto estinta, così determinando la cessazione delle funzioni di rappresentanza legale dei propri organi amministrativi, con conseguente impossibilità di dare impulso ad un giudizio in persona del proprio ex amministratore, residuando per la società incorporante la possibilità di svolgere intervento volontario in corso di causa ex art. 105 c.p.c. Neppure la circostanza per cui una società possa essere assoggettata a fallimento dopo la fusione o la scissione, ancorché cancellata dal Registro delle Imprese, si concreta in elemento normativo a favore della tesi della sua sopravvivenza alla cancellazione, palesandosi invece quale indizio in senso contrario dal momento che vige, in tema, il disposto speciale dell’art. 10 L.F. il quale, equiparando la società al debitore persona fisica, sancisce la fallibilità degli imprenditori collettivi a condizione che sia trascorso non oltre un anno dalla cancellazione del Registro delle Imprese e che l’insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro detto termine.

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