Fideussioni bancarie e clausole ABI: le nuove indicazioni della Cassazione – RLF Express 36-2026

Con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano sul tema delle fideiussioni bancarie contenenti clausole conformi allo schema ABI già censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, offrendo importanti chiarimenti su alcuni dei profili più discussi nel contenzioso tra banche e fideiussori. La pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021, ma precisa ulteriormente i presupposti necessari per poter invocare la nullità delle clausole anticoncorrenziali, soprattutto quando la garanzia sia stata stipulata in un periodo diverso da quello esaminato dalla Banca d’Italia o quando si tratti di una fideiussione specifica.

Uno dei principali chiarimenti riguarda proprio l’efficacia probatoria del provvedimento della Banca d’Italia. L’accertamento compiuto nel 2005 conserva certamente un significativo valore nel giudizio, ma non può essere automaticamente esteso a qualsiasi fideiussione stipulata in epoca diversa da quella oggetto dell’istruttoria amministrativa. Ne consegue che la semplice presenza, nel contratto, delle clausole dello schema ABI non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale al momento della sottoscrizione della garanzia. Quando la fideiussione sia stata stipulata al di fuori del periodo direttamente interessato dall’accertamento della Banca d’Italia, spetterà quindi al giudice verificare, sulla base degli ulteriori elementi acquisiti nel processo, se quella pratica restrittiva fosse concretamente ancora operante.

Il provvedimento della Banca d’Italia costituisce dunque un importante elemento di prova, ma non una prova automaticamente decisiva per ogni contratto successivo o precedente. Sarà necessario dimostrare il collegamento tra la singola fideiussione e la pratica anticoncorrenziale, attraverso una valutazione complessiva degli elementi disponibili.

Un secondo profilo di particolare interesse riguarda le fideiussioni specifiche. Le Sezioni Unite chiariscono che anche queste garanzie possono rientrare nell’ambito della tutela antitrust. La circostanza che la fideiussione sia riferita a una specifica operazione e non abbia natura omnibus non è, infatti, sufficiente ad escludere l’applicazione dei principi elaborati in materia di clausole ABI.

Anche in questo caso, tuttavia, non opera alcun automatismo. Occorre verificare concretamente se la standardizzazione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. abbia interessato anche le fideiussioni specifiche e se costituisca espressione di una pratica concordata idonea a determinare una restrizione della concorrenza.

La questione centrale diventa quindi quella del rapporto tra il contratto individuale, concluso “a valle”, e l’eventuale intesa anticoncorrenziale “a monte”. È questo collegamento che deve essere dimostrato nel singolo giudizio e che non può essere desunto automaticamente dalla mera coincidenza testuale delle clausole.

Una volta accertata l’esistenza di tale collegamento, resta fermo il principio già affermato dalle Sezioni Unite nel 2021 secondo cui la conseguenza è, di regola, la nullità parziale delle clausole illecite, e non necessariamente dell’intera fideiussione. La nullità dell’intero contratto potrà configurarsi soltanto qualora venga dimostrato che le parti non lo avrebbero concluso senza le clausole colpite dalla nullità.

La sentenza affronta, inoltre, un ulteriore aspetto di notevole rilievo pratico, relativo alla clausola di pagamento “a prima richiesta” e alla disciplina dell’art. 1957 c.c. La nullità della clausola ABI che prevede la deroga a tale disposizione non determina automaticamente anche l’inefficacia di una distinta clausola che obblighi il fideiussore a pagare a prima richiesta. Le due previsioni, infatti, assolvono a funzioni differenti nell’economia della garanzia.

La conseguenza è particolarmente importante per il creditore. In presenza di una valida clausola “a prima richiesta”, una richiesta stragiudiziale di pagamento tempestivamente inviata al fideiussore può essere sufficiente a evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., senza che sia necessariamente indispensabile promuovere immediatamente un giudizio.

La questione, tuttavia, non si esaurisce con l’invio della richiesta. Come precisato dalle Sezioni Unite, resta infatti necessario che il creditore prosegua diligentemente l’iniziativa intrapresa. La richiesta stragiudiziale può quindi assolvere alla funzione prevista dalla prima parte dell’art. 1957 c.c., ma non consente alla banca di attendere indefinitamente prima di intraprendere le ulteriori iniziative necessarie.

In altri termini, la presenza di una clausola “a prima richiesta” può rendere sufficiente, ai fini del rispetto del termine iniziale, una PEC o una raccomandata al fideiussore, ma la successiva inerzia del creditore, una volta decorso il termine previsto dalla legge, può comunque determinare la decadenza dalla garanzia.

La pronuncia n. 24825/2026 ridisegna così, sotto diversi profili, il terreno del contenzioso relativo alle fideiussioni ABI. Per il fideiussore, la decisione conferma la possibilità di invocare la tutela antitrust anche in presenza di una fideiussione specifica, ma rende al contempo più stringente la necessità di fornire una prova concreta del collegamento tra il contratto e l’intesa anticoncorrenziale, soprattutto quando la garanzia sia stata sottoscritta al di fuori del periodo oggetto dell’accertamento della Banca d’Italia.

Per il creditore, invece, assume particolare rilievo la disciplina dell’art. 1957 c.c.: la nullità della clausola derogatoria non determina necessariamente la perdita della garanzia, qualora sia presente una valida clausola “a prima richiesta” e la banca abbia tempestivamente richiesto il pagamento al fideiussore, proseguendo poi diligentemente nelle proprie iniziative.

La verifica della validità di una fideiussione bancaria diventa quindi sempre più legata all’esame concreto del singolo contratto: la data di sottoscrizione, la natura della garanzia, il contenuto delle clausole, gli elementi idonei a dimostrare l’eventuale pratica anticoncorrenziale e il comportamento successivo della banca possono assumere un ruolo decisivo.

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