Tribunale di Napoli, sentenza 21.10.2025, n. 9495 – Pres. Pica – Est. Adriano Del Bene
“Nel settore delle fideiussioni specifiche, in mancanza di prova della sussistenza di un’intesa anticoncorrenziale ‘a monte’ tra istituti bancari, non può essere dichiarata la nullità totale o parziale del contratto di fideiussione per violazione dell’art. 2 L. n. 287/1990, gravando integralmente sull’attore l’onere della prova nell’ambito di un’azione stand alone.”
Con atto di citazione, alcuni fideiussori convenivano in giudizio l’Istituto di credito e la società cessionaria, chiedendo dichiararsi la nullità totale o, in subordine, parziale di una fideiussione specifica stipulata nel 2006 a garanzia delle obbligazioni della società debitrice.
A fondamento delle domande, gli attori deducevano che il contratto riproduceva le clausole di “reviviscenza”, “sopravvivenza” e di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c., conformi agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI sanzionato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, quale espressione “a valle” di un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dall’art. 2 L. n. 287/1990.
Le convenute si costituivano contestando l’applicabilità del citato provvedimento alle fideiussioni specifiche e rilevando l’assenza di prova circa l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale nel settore di riferimento.
La controversia imponeva al Collegio di verificare se il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, relativo allo schema di fideiussione omnibus, potesse estendersi anche alle fideiussioni specifiche e se, in difetto di un accertamento dell’autorità competente, potesse ritenersi dimostrata un’intesa illecita “a monte”.
Il Tribunale ha escluso che la fideiussione oggetto di causa, qualificata espressamente come “specifica”, rientrasse nell’ambito applicativo del provvedimento del 2005, riferito esclusivamente allo schema ABI per fideiussioni omnibus.
Ha inoltre precisato che, in assenza di un provvedimento dell’autorità di vigilanza che accerti un’intesa anticoncorrenziale nel settore delle fideiussioni specifiche, l’azione proposta integra una c.d. stand alone action, con conseguente onere per gli attori di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito antitrust, ivi compresa l’esistenza dell’accordo restrittivo “a monte”.
La mera produzione di contratti contenenti clausole analoghe a quelle dello schema ABI non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare un’intesa anticoncorrenziale uniforme e pervasiva a livello nazionale.
Nel caso di specie, il Tribunale ha, dunque, ravvisato il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sugli attori in ordine alla sussistenza dell’intesa illecita, rigettando le domande di nullità totale o parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Pertanto, la domanda è stata rigettata.
