Espropriazione mirata e tutela del credito: il ruolo cruciale dell’art. 492-bis – RLF Express 17-2025

L’introduzione dell’art. 492-bis c.p.c. ha apportato un rilevante mutamento sistematico alla fase prodromica dell’esecuzione forzata, soprattutto per i creditori qualificati quali banche e compagnie assicurative. La norma, infatti, consente, su autorizzazione del Presidente del Tribunale, l’accesso telematico alle banche dati pubbliche da parte dell’ufficiale giudiziario, o direttamente dal creditore procedente mediante difensore munito di procura speciale, al fine di acquisire informazioni patrimoniali sul debitore.

In tal modo, la scelta dello strumento esecutivo non si fonda più su presunzioni o tentativi generici, ma può essere condotta con criterio selettivo e razionale, grazie a dati aggiornati e attendibili. Viene così superata l’epoca dei cosiddetti pignoramenti “al buio”, in cui l’incertezza sull’aggressione dei beni del debitore generava inefficienza sistemica, dispendio di risorse e incremento del contenzioso. Le banche e le assicurazioni, che operano quotidianamente nella gestione e nel recupero del credito, traggono un vantaggio concreto dall’attuale impostazione normativa: la possibilità di svolgere indagini patrimoniali mirate permette di valutare ex ante la convenienza economico-giuridica dell’azione esecutiva, selezionando i beni aggredibili – come rapporti bancari, stipendi, immobili o veicoli – e calibrando la strategia processuale in funzione dell’effettiva solvibilità del debitore. È evidente, tuttavia, che tale facoltà non può tradursi in un uso arbitrario dello strumento. L’accesso alle banche dati è subordinato a specifici presupposti normativi, primo fra tutti la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e di un titolo esecutivo valido. L’istanza deve essere puntualmente motivata, indicando l’interesse concreto e attuale a disporre delle informazioni richieste, in ossequio ai principi di proporzionalità, adeguatezza e riservatezza. La giurisprudenza di merito si è recentemente espressa nel senso di circoscrivere l’accesso solo ai casi in cui il creditore dimostri l’effettiva utilità della misura rispetto all’attività esecutiva da intraprendere, escludendo gli utilizzi meramente esplorativi. In quest’ottica, l’avvocato incaricato di assistere l’ente creditore deve predisporre l’istanza con particolare rigore, curando la redazione dell’atto anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e delle circolari interpretative.

In conclusione, l’art. 492-bis c.p.c. ha operato una significativa trasformazione nell’assetto della fase esecutiva, potenziando l’efficacia del recupero crediti e riducendo sensibilmente il rischio di iniziative prive di fondamento economico.

Per le banche e le assicurazioni, ciò si traduce in una maggiore capacità di pianificare le azioni coattive sulla base di una mappatura patrimoniale attendibile, con benefici rilevanti in termini di efficienza, economicità e tutela del credito. La sfida resta quella di impiegare lo strumento in modo consapevole, proporzionato e conforme ai canoni di legalità, evitando derive automatistiche e garantendo un corretto bilanciamento tra diritto all’esecuzione e tutela della privacy del debitore.

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