Centrale dei Rischi e natura del preavviso di segnalazione: obbligo di trasparenza o presupposto di legittimità? RLF Express 13-2025

Con una interessante decisione, la n. 1101 del 29 gennaio 2025, il Collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario di Torino si è espresso sul ricorso a mezzo del quale veniva contestata la legittimità delle segnalazioni a sofferenza effettuate da un intermediario alla Centrale dei Rischi a carico di parte ricorrente il quale, nella fattispecie, agiva in qualità di consumatore in relazione a un conto corrente e a un contratto di mutuo.

Nello specifico il ricorrente eccepiva non solo la mancata comunicazione preventiva della segnalazione bensì anche l’assenza dei presupposti sostanziali per la classificazione a sofferenza della propria posizione debitoria, con contestuale richiesta di cancellazione e domanda risarcitoria.

Con riferimento al mancato preavviso parte ricorrente lamentava di non aver ricevuto alcuna informativa in merito alla segnalazione oggetto di controversia. Tale circostanza non veniva smentita dall’intermediario che si limitava a produrre copia delle comunicazioni di preavviso regolarmente inviate ma restituite al mittente per “indirizzo sconosciuto”, sebbene il cliente non avesse mai comunicato alcuna variazione del proprio indirizzo.

Ebbene, alla luce di un consolidato orientamento, risulta lapalissiano che il mancato recapito di una comunicazione per “irreperibilità del destinatario” non possa essere in alcun modo equiparato alla compiuta giacenza, tendenzialmente considerata sufficiente a dimostrare l’avvenuta ricezione del preavviso.

Purtuttavia, è onere che grava sul cliente la comunicazione tempestiva all’intermediario dell’avvenuta variazione del proprio domicilio: in molteplici precedenti, l’Arbitro Bancario, al fine di considerare quali meritevoli di pregio eventuali contestazioni di parte ricorrente in merito alla mancata ricezione di qualsivoglia informativa, richiedeva indispensabile che fosse presente agli atti la predetta comunicazione.

Pertanto il Collegio, conformandosi all’orientamento del Collegio di Coordinamento, secondo cui “il preavviso rappresenta un obbligo di trasparenza ma non costituisce condizione di legittimità della segnalazione”, rigettava il ricorso.

Quanto invece alla contestazione relativa alla classificazione a sofferenza, il ricorrente sosteneva che l’intermediario non avesse adeguatamente valutato la sua situazione patrimoniale e finanziaria, ritenendo insussistente lo stato di insolvenza nella quale invece lo stesso assumeva di versare.

L’intermediario, dal proprio canto, giustificava la segnalazione con un persistente inadempimento del cliente. Su tale punto l’Arbitro richiamava precedenti pronunce in cui il mancato pagamento protratto del debito è stato ritenuto sufficiente a configurare lo stato di insolvenza, rigettando il ricorso anche in ordine al predetto motivo.

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