Giudice di Pace di Gela, sentenza 19.12.2025, n. 606 – G.U. Farchica
“Dalla trasformazione della società non deriva, ai sensi dell’art. 2498 c.c., alcuna cessazione dei rapporti giuridici contratti precedentemente alla trasformazione, che restano in essere e si trasferiscono al nuovo soggetto societario”
Con atto di citazione, la società attrice chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Compagnia Assicurativa per il mancato pagamento del premio. Parte opponente eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva e l’inesistenza di un rapporto contrattuale con la compagnia assicurativa, sostenendo che il contratto fosse stato concluso con una società avente diversa forma giuridica.
Si costituiva in giudizio la parte opposta, contestando integralmente le deduzioni avversarie e producendo la documentazione contrattuale a fondamento della pretesa creditoria.
Il Giudice di Pace di Gela ha rilevato che, sulla base della documentazione prodotta in atti, il contratto di assicurazione posto a fondamento del decreto ingiuntivo era stato validamente sottoscritto dal legale rappresentante della società opponente e che, successivamente, la stessa società aveva mutato la propria veste societaria mediante trasformazione.
Dalla visura camerale storica, infatti, è emersa la continuità soggettiva dell’ente, desumibile dalla permanenza della medesima partita IVA e dalla successione delle vicende societarie. Il mutamento della forma giuridica non aveva, pertanto, determinato la nascita di un nuovo soggetto, ma una mera modificazione dell’assetto organizzativo della società.
Il giudice de quo, richiamando il disposto dell’art. 2498 c.c., ha sostenuto che a trasformazione societaria non comporta l’estinzione della società originaria né la cessazione dei rapporti giuridici precedentemente instaurati, i quali continuano a sussistere in capo alla società risultante dalla trasformazione. Pertanto, nel caso di specie, il contratto di assicurazione è rimasto dunque pienamente efficace anche dopo la trasformazione societaria, con conseguente riferibilità dello stesso alla società opponente.
Il giudizio si è, pertanto, concluso con il rigetto dell’opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e conseguente condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite.
