Preclusioni istruttorie nel Procedimento Civile

Corte di Appello di Palermo, sentenza 25 novembre 2022, n. 1939 – Cons. rel. est. Maisano

Non può consentirsi il deposito della documentazione medica a supporto della domanda risarcitoria avanzata, una volta spirati i termini previsti per le preclusioni istruttorie né autorizzarne il vaglio a opera del consulente d’ufficio.

Nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, con la conseguenza che la sua mancata acquisizione non vizia né il procedimento di secondo grado, né la relativa sentenza.

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Appello di Palermo si è pronunciata in materia di onere di allegazione gravante sulle parti e preclusioni istruttorie.

Con atto di citazione, parte appellante ha lamentato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. a motivo della non corretta valutazione delle istanze istruttorie. La Compagnia Assicurativa appellata ha resistito argomentando sulla correttezza della emanata sentenza di primo grado.

La Corte ha condiviso la determinazione del primo giudice di rigettare l’istanza di autorizzazione al deposito della documentazione sanitaria menzionata nella relazione medico legale di parte, formulata dall’attore una volta che il consulente d’ufficio aveva dichiarato la impossibilità di portare avanti l’incarico per carenza documentale, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “in virtù del principio dispositivo e dell’operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l’ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può – nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti – indagare d’ufficio su fatti mai ritualmente allegati da queste ultime, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. Unica deroga a tale principio sussiste soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure laddove la consulenza si renda necessaria per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (Cass. Civ. 30.10.2019, n. 27776; Cass. Civ. n. 31886/2019)”.

I giudici di secondo grado hanno rigettato anche la richiesta di rinnovo delle operazioni di consulenza previa autorizzazione al deposito della documentazione sanitaria non prodotta in primo grado, in conformità a quanto previsto dall’art. 345 c.p.c., essendo in sede di gravame “in ogni caso precluso avvalersi della consulenza medico legale di parte prodotta in primo grado, ai fini della verifica della esatta portata della richiesta risarcitoria come svolta dall’appellante, avendo parte appellante omesso l’allegazione del fascicolo di primo grado”.

Pertanto, l’appello proposto è stato interamente respinto.

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