Contenuti e finalità dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.

Tribunale di Salerno, ordinanza 27.10.2023, n. 14937 – G.U. Luce

L’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c. si pone in collegamento funzionale non già con il diritto sostanziale da azionare o già azionato in un giudizio a cognizione piena, bensì con il diritto processuale alla prova, occorrendo provvedere a fronte del rischio della sua alterazione o dispersione nell’intervallo di tempo occorrente per proporre l’azione di merito davanti al giudice competente.

La richiesta di consulenza tecnica preventiva, formulata a norma dell’art. 696 bis c.p.c., prescinde invece dal requisito dell’urgenza di assicurare la prova. Attribuendo una rilevante prevalenza alle finalità conciliative e deflattive del contenzioso, la consulenza tecnica preventiva dev’essere potenzialmente idonea ad accertare i fatti controversi nonché a quantificare l’ammontare dei danni.

È compito del giudice, preliminare e propedeutico al conferimento dell’incarico al consulente, accertare che la pretesa del ricorrente sia sorretta da una situazione fattuale e di diritto che consente a questi di divenire, al termine del procedimento de quo, legittimo creditore di un altro soggetto.

Con la ordinanza in oggetto, il Tribunale di Salerno si è pronunciato in merito utilizzabilità del procedimento di cui all’art. 696 bis c.p.c..

Con ricorso, il Condominio lamentava la mancata esecuzione di alcune opere da parte della società appaltatrice dei lavori di costruzione, oltre che vizi di costruzione, chiedendo la nomina di “un consulente Tecnico d’Ufficio affinché provveda alla verifica dello stato dei luoghi, all’accertamento della sussistenza delle problematiche (vizi e difetti) e delle omissioni di completamento e di manutenzione segnalate in premessa e delle relative cause e responsabilità, alla quantificazione delle opere necessarie al completamento dell’appalto, alla quantificazione dei danni di cui alla premessa e delle opere necessarie al relativo ripristino, anche mediante accesso ai pubblici uffici per l’acquisizione della documentazione relativa ai permessi edificatori ed ai computi metrici e capitolati di appalto”. La società resistente, costituendosi, eccepiva, tra le altre, l’inammissibilità della domanda ex art. 696 bis c.p.c., per il suo evidente carattere esplorativo e l’impossibilità di demandare al consulente valutazioni giuridiche, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la società che aveva eseguito i lavori e la Compagnia Assicurativa dalla quale era garantita. Queste ultime si costituivano. La Compagnia Assicurativa, in particolare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso, essendo ampiamente controversa tra le parti l’effettiva sussistenza dell’obbligazione risarcitoria, l’inoperatività della polizza, i limiti della copertura assicurativa e, comunque, l’infondatezza di ogni pretesa dalla ricorrente nei confronti della società chiamante.

Il Tribunale di Salerno, una volta passate in rassegna le caratteristiche del procedimento di cui all’art. 696 bis c.p.c. – diretto alla nomina di un consulente tecnico che in via preventiva compia le verifiche e gli accertamenti richiesti e tenti la conciliazione delle parti per evitare il successivo contenzioso ordinario – ha rilevato che nel caso di specie:

  • il Condominio, nel lamentare infiltrazioni ai box ed agli appartamenti di proprietà privata, prospetta posizioni giuridiche riferibili anche a singoli condomini, rispetto alle quali è compito del giudice della cognizione piena verificare la sua legittimazione attiva”;
  • prim’ancora che le eccezioni di decadenza e prescrizione, appaiono ostative all’ammissione della richiesta CTU”  la mancata qualificazione delle domande di merito (da parte ricorrente) e l’incerto fondamento delle pretese avanzate, come eccepito dalla resistente.

Pertanto, il giudice campano ha concluso che le domande di parte attrice “precisate solo nel petitum ma incerte nella causa petendi, si prestano a diverse qualificazioni, dalle quali discendono diversi regimi giuridici, imponendo quindi valutazioni giuridiche non demandabili ad un consulente tecnico, tantomeno a questo giudice, attesi i contenuti e le finalità propri della presente sede procedimentale”. Il ricorso, quindi, è stato rigettato.

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