Scissione parziale della società terza pignorata: effetti sull’ordinanza di assegnazione

Tribunale di Paola, ordinanza 08.06.2023 – G.U. Mirabelli

All’esito della scissione della società terza pignorata, e precisamente dall’atto pubblico, trasferendosi la posizione del lavoratore/debitore esecutato nella società cessionaria, quest’ultima acquisisce gli obblighi inerenti alla sua posizione, ivi compreso il pignoramento (e la conseguente assegnazione delle somme al creditore).

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Paola si è pronunciato in merito agli effetti del trasferimento del dipendente/debitore esecutato a seguito della scissione del terzo pignorato, sull’ordinanza di assegnazione delle somme.

Con atto di opposizione all’esecuzione ex art. 617, comma 2, c.p.c., la società terza pignorata chiedeva la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione delle somme, anche per il trasferimento del rapporto di lavoro sotteso al credito ad altra società, a seguito di operazione di scissione societaria.

In particolare, la società opponente dichiarava che all’esito della scissione parziale non proporzionale che aveva interessato la società terza pignorata, intervenuta con atto pubblico, il ramo aziendale cui afferiva il debitore esecutato era stato assegnato alla società scindenda (recte beneficiaria), con ogni conseguenza di legge in ordine al subentro della suddetta società nel rapporto di lavoro con il dipendente/debitore esecutato.

Si costituiva la Banca creditrice e chiedeva il rigetto della domanda, argomentando sull’infondatezza della eccezione avanzata ex adverso.

All’esito del vaglio delle condizioni di ammissibilità e di rilevanza della richiesta di sospensione dell’esecuzione, il Tribunale di Paola, fatte sostanzialmente proprie le argomentazioni dell’Istituto di credito opposto, ha ritenuto non sussistenti i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora, dal momento che la società cessionaria ha acquisito gli obblighi inerenti alla posizione lavorativa del debitore esecutato.

Pertanto, l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione è stata rigettata.

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