Improponibilità della domanda di risarcimento danni da sinistro stradale

Giudice di Pace di Nocera Inferiore, sentenza 13.11.2023, n. 7032 – G.U. Gamberini

L’art 145, II comma, codice delle assicurazioni fa obbligo al danneggiato che abbia chiesto alla propria impresa di assicurazioni il risarcimento del danno a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di inviare tale richiesta, per conoscenza, all’impresa d’assicurazione dell’altro veicolo coinvolto.

Con la sentenza in oggetto, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore (SA) si è pronunciato in merito all’eccezione di improponibilità della domanda di risarcimento danni ai sensi dell’art. 145, comma 2, c.p.c..

Con atto di citazione, il danneggiato conveniva in giudizio la società assicuratrice della propria autovettura per la RCA per sentire dichiarare esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il proprietario dell’altra autovettura e condannare la Compagnia Assicurativa al pagamento di una somma, oltre sosta tecnica, per i danni riportati dall’autovettura di sua proprietà in occasione del sinistro stradale o di quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria ed oltre alla rifusione delle spese di lite. Nel costituirsi in giudizio la Società Assicurativa dell’autovettura del danneggiato eccepiva, tra le altre, l’improcedibilità ed improponibilità della domanda.

Trattandosi di procedura per indennizzo diretto, il giudice di pace ha rilevato che nel caso di specie la richiesta di risarcimento trasmessa alla propria compagnia assicurativa, non era stata inviata per conoscenza all’impresa d’assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, a mente dell’art. 145, comma 2, c.p.c..

Pertanto, la domanda è stata dichiarata improponibile.

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