Tribunale di Siracusa, sentenza 17.10.2025, n. 1631 – G.U. Leonardi
Con atto di citazione, la società attrice chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Compagnia Assicurativa, eccependo che parte del contratto, dotata di senso compiuto e autonomo, non era stata specificamente sottoscritta dall’opponente, determinando l’inesistenza del vincolo contrattuale.
Si costituiva parte opposta per sostenendo la valida sottoscrizione del contratto e di ciascuna delle sue clausole e condizioni.
Il Tribunale di Siracusa, nel richiamare la giurisprudenza di legittimità, ha rigettato l’eccezione di inesistenza del contratto di assicurazione per mancata sottoscrizione del foglio di polizza di cui all’allegato n. 10 dell’atto di citazione contenente la quantificazione delle retribuzioni del personale (quale parametro di riferimento per la quantificazione dell’aggiornamento del premio assicurativo annuo). Il giudice di prime cure, infatti, non ha ritenuto condivisibile l’assunto sostenuto da parte opponente secondo cui tale documento sarebbe contraddistinto da un “senso compiuto e autonomo”, richiedendo una altrettanto autonoma sottoscrizione.
Il giudizio si è, pertanto, concluso con il rigetto dell’opposizione.
