Tribunale di Salerno, sentenza 26.02.2026, n. 1268 – G.U. Ferrara
Nei contratti di finanziamento estranei alla disciplina del credito al consumo, l’erronea o omessa indicazione del TAEG/ISC non determina la nullità del contratto ai sensi dell’art. 117 TUB, trattandosi di indice avente funzione meramente informativa e non costituente elemento essenziale del regolamento negoziale.
Con atto di citazione, un coobbligato proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di un istituto bancario per il pagamento di somme derivanti da un contratto di finanziamento stipulato con una società (debitrice principale).
L’opponente eccepiva, tra le altre, la nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza delle condizioni economiche e difformità del TAEG rispetto a quello applicato nel corso del rapporto.
L’istituto di credito si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, evidenziando la regolarità del contratto di finanziamento, la validità della documentazione prodotta e l’infondatezza delle contestazioni formulate dall’opponente.
Con riferimento all’eccezione di nullità del TAEG, il Tribunale di Salerno ha precisato che l’ISC/TAEG costituisce un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione, avente finalità informativa e non integrante un elemento essenziale del contratto.
Richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità, il giudice di prime cure ha evidenziato che, al di fuori dei contratti di credito al consumo disciplinati dall’art. 125-bis TUB, l’omessa o inesatta indicazione del TAEG non comporta la nullità del contratto né l’applicazione del meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB.
Invero, il Tribunale campano ha osservato che il finanziamento oggetto di causa era stato erogato in favore di una società e risultava, pertanto, estraneo alla disciplina consumeristica, con conseguente inapplicabilità delle tutele previste per il credito al consumo.
Pertanto, l’opposizione è stata rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite.
