Clausola claims made impura: esclusa operatività della polizza per tardività della richiesta di risarcimento

Tribunale di Salerno, sentenza 10.09.2025, n. 3578 – G.U. Fortunato

Non opera la garanzia assicurativa, in ragione della presenza di una clausola claims made impura “che subordina l’operatività della copertura assicurativa al fatto che tanto l’evento illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficienza del contratto e, comunque, entro determinati periodi di tempo, pattiziamente stabiliti dalle parti”, sul presupposto della presentazione della richiesta di risarcimento ben oltre il termine di dodici mesi dalla cessazione del periodo di efficacia del rapporto assicurativo, scaduto, ai sensi delle condizioni generali di assicurazione.

Nel giudizio di responsabilità sanitaria per intervento chirurgico, la struttura sanitaria convenuta ha chiamato in manleva più imprese assicuratrici deducendo coperture in coassicurazione.

Le convenute Compagnie hanno eccepito l’inoperatività della garanzia per la presenza di clausole claims made, con richiesta risarcitoria intervenuta oltre il periodo postumo di 12 mesi pattuito.

Il Tribunale ha accertato la responsabilità della struttura e del sanitario per imperizia, rigettando le domande di garanzia nei confronti delle compagnie in ragione della tardività della richiesta rispetto al termine contrattuale previsto dalla clausola claims made “impura”.

Invero, il giudice ha quindi rigettato le manleve verso le Compagnie, valorizzando il vincolo contrattuale e l’assetto di rischio pattuito, senza ravvisare margini per l’operatività ultra-termine della copertura.

Pertanto, la domanda nei confronti della Compagnia assistita è stata rigettata.

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