Dopo un travagliato iter che ha interessato Consiglio dei Ministri, Camere e Parlamento, il tanto acclamato “correttivo” della Riforma Cartabia al Processo Civile ha preso forma con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 11 novembre 2024, del D. Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, recante le disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 149/2022.
Tra le principali modifiche introdotte dal correttivo, che entrerà in vigore il 26 novembre 2024, si annoverano quelle che investono il processo telematico: dopo l’eliminazione delle tecnologie obsolete in favore di modalità più moderne e digitali, con il definitivo addio al fax del difensore, che dovrà ora indicare l’indirizzo pec risultante dai pubblici registri, si abbandona anche l’uso dei vecchi biglietti di cancelleria. Il secondo comma dell’articolo 136 c.p.c., modificato, prevede infatti che la comunicazione venga effettuata dal cancelliere tramite posta elettronica certificata, mediante invio dell’atto all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale, come stabilito dall’articolo 3-bis, comma 4-quinquies del CAD, nel rispetto delle normative riguardanti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Anche il terzo comma dello stesso articolo viene modificato, sancendo che, salvo diversa disposizione di legge, qualora la comunicazione non possa essere effettuata o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, essa venga inviata all’Ufficiale Giudiziario per la notifica. Qualora, invece, il mancato esito fosse dovuto a cause imputabili al destinatario, il cancelliere provvederà inserendo l’atto nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, seguendo le modalità previste dall’articolo 149-bis c.p.c..
Con riferimento alle udienze, si snellisce lo svolgimento telematico delle stesse chiarendo i casi in cui è necessaria la presenza personale delle parti, dei difensori e del giudice e quelli in cui è invece consentita la celebrazione mediante trattazione scritta o, alternativamente, in video conferenza; e per le testimonianze l’art. 257 bis c.p.c. apre la possibilità all’uso della testimonianza scritta, da rilasciarsi su documento informatico digitalmente sottoscritto dal testimone.
Le modifiche apportate all’articolo 171-bis c.p.c. delimitano le iniziative che il giudice può assumere nell’ambito delle verifiche preliminari, con facoltà di sollevare d’ufficio questioni di rito relative ai presupposti processuali sanabili tramite l’integrazione del contraddittorio o la rinnovazione dell’atto introduttivo.
Il giudice potrà altresì differire l’udienza, per un massimo di quarantacinque giorni segnalando in questa fase le questioni rilevate d’ufficio, per garantire lo svolgimento di regolare contraddittorio tramite le memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c.
Qualora dovessero sussistere i presupposti per la conversione del rito ordinario in rito semplificato, il giudice dovrà fissare una nuova udienza secondo il rito speciale, concedendo termine alle parti per integrare i propri atti difensivi, adattandoli a quel rito. In tali casi, verrà rinviata l’udienza di prima comparizione, e i termini per le tre memorie previste dall’art. 171-ter c.p.c. decorreranno dalla nuova udienza.
Molteplici le novità introdotte in tema di esecuzione forzata a partire dal precetto che, ex art 480 c.p.c., dovrà ora contenere «l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale». Diversamente, «le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis».
Il pignoramento, invece, dovrà recare «l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149 -bis».
Per ulteriori approfondimenti sui molteplici istituti riformati dal correttivo, si rimanda al testo integrale del D. Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164. Per scaricarlo in formato pdf clicca qui.