Non è prededucibile il credito del terzo nascente dal mutuo necessario al deposito delle spese della procedura concordataria – RLF Express 14-2023

Commento alla Sentenza 7 febbraio 2023, n. 3724 Corte di CassazioneRLF Express 14-2023

Con la sentenza del 7 febbraio 2023, n. 3724, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio:

“in tema di concordato preventivo, il credito che nasce in capo al terzo in forza di mutuo erogato al debitore in concordato, affinché possa provvedere al deposito delle spese previste dall’art. 163, comma 2, n. 4, l. fall., non è prededucibile ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., in quanto il finanziamento è strumentale non agli scopi della procedura, ma all’interesse del debitore a che la stessa abbia corso dopo la sua formale apertura”.

La questione giuridica controversa ruotava intorno alla sussistenza di un nesso teleologico-funzionale tale da giustificare il riconoscimento della prededuzione richiesta dal mutuante che, invece, era stato ammesso al passivo in chirografo.

Nel ricorso proposto, il terzo lamentava l’erronea interpretazione dell’art. 111, comma 2 l.fall., dal momento che il Tribunale aveva omesso di valorizzare che il finanziamento, autorizzato dal G.D. ex art. 167, comma 2 l.fall., aveva consentito il mantenimento in esercizio dell’attività farmaceutica (in concordato preventivo) e la successiva vendita competitiva dell’azienda, con un incremento di valore per la massa concordataria e di conseguenza, anche per quella fallimentare.

I giudici di legittimità hanno argomentato richiamando una precedente pronuncia a Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 42093/2021) secondo la quale l’art. 111, comma 2 l.fall. costituisce una clausola generale rispetto all’apprezzamento di tutte le prestazioni collegate all’attività del debitore direttamente strumentali agli scopi della procedura concorsuale. In particolare, con l’anzidetta sentenza è stato sancito che in virtù dell’art. 111, comma 2 l.fall.:

  • non è prededucibile un atto strumentale non agli scopi della procedura, ma all’interesse del debitore di proseguire la procedura concordataria;
  • la prededuzione è assicurata soltanto agli atti direttamente strumentali agli scopi della procedura concorsuale, essendo preclusa la valorizzazione dei modi in cui la somma mutuata è stata utilizzata (nel caso di specie  per coprire le spese della vendita competitiva dell’esercizio farmaceutico).

Pertanto, al creditore (mutuante) non può essere riconosciuta la prededuzione ex art. 111, comma 2 l.fall..

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