L’obbligo di informativa: gli avvocati devono comunicare l’uso dell’intelligenza artificiale ai clienti secondo la nuova legge n. 132/2025 – RLF Express 27-2025

Dal 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la Legge 23 settembre 2025, n. 132, la quale, all’articolo 13, introduce specifici obblighi riguardanti l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito delle professioni intellettuali.

In sintesi, la norma stabilisce che:

  • l’IA può essere utilizzata solo come strumento di supporto e di ausilio all’attività professionale;
  • deve comunque prevalere il lavoro intellettuale personale del professionista;
  • il cliente deve essere informato in modo preventivo, chiaro, semplice ed esaustivo circa l’uso di strumenti di intelligenza artificiale.

Ebbene con l’entrata in vigore della Legge 132/2025 l’avvocato deve informare i clienti sull’uso di sistemi di AI per attività strumentali e di supporto, chiarendo che il lavoro intellettuale resta prevalente. Il messaggio dovrebbe ispirarsi al rispetto dei principi del Regolamento Europeo AI Act: trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità di genere, sostenibilità, rispetto dell’autonomia e del potere decisionale umano.

Occorre spiegare brevemente questi principi.

  1. il principio di Trasparenza impone che il cliente sappia quando viene usata AI;
  2. il principio di Proporzionalità impone che l’uso della AI è limitato alle funzioni di supporto;
    il Principio di Sicurezza e protezione dati impone che siano indicati gli strumenti selezionati e verificati per non esporre i dati sensibili;
  3. il principio di accuratezza significa che i risultati verificati dal professionista;
  4. il principio di Autonomia e potere decisionale umano, significa che la decisione finale è sempre dell’avvocato, che rimane responsabile verso il cliente.

L’informativa, deve risultare comprensibile rispetto al livello di preparazione del cliente e il più possibile trasparente riguardo all’effettivo utilizzo di sistemi di AI, chiarendo i termini tecnici e giuridici.

L’obiettivo del professionista è quello di rassicurare che nello studio si fa un uso corretto della AI, spiegandone limiti e garanzie.

Alcuni Ordini Professionali sul territorio nazionale hanno stilato tre possibili dichiarazioni, da sottoporre ai clienti:

1 – Formula ampia:

Ai sensi dell’art. 13 della L. 132/2025 dichiaro di essere stato informato, e di accettare che l’avvocato nell’esecuzione del mandato potrà avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, di qualsiasi tipologia, al solo scopo di coadiuvare la propria attività professionale, garantendo la prevalenza e la supervisione del lavoro intellettuale e la rigorosa verifica dei risultati ottenuti, rimanendo il professionista in ogni caso unico responsabile delle valutazioni e delle decisioni finali e che l’uso di tali sistemi avverrà nel pieno rispetto della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Reg. UE 2016/679, D.Lgs.193/2006 e succ. mod.)

2 – Formula ristretta:

Ai sensi dell’art. 13 della L. 132/2025 dichiaro di essere stato informato, e di accettare, che l’avvocato nell’esecuzione del mandato potrà avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, di qualsiasi tipologia, esclusivamente a supporto delle attività strumentali e di ricerca con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. L’utilizzo di tali strumenti non sostituisce il giudizio professionale dell’Avvocato, che mantiene la responsabilità delle scelte e dei contenuti comunicati al cliente, garantendo la prevalenza e la supervisione del lavoro intellettuale e la rigorosa verifica dei risultati ottenuti, rimanendo il professionista in ogni caso unico responsabile delle valutazioni e delle decisioni finali e che l’uso di tali sistemi avverrà nel pieno rispetto della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Reg. UE 2016/679, D.Lgs.193/2006 e succ. mod.)

3 – Formula sintetica:

Ai sensi dell’art. 13 della L. 132/2025 dichiaro di essere stato informato, e di accettare, che l’avvocato nell’esecuzione del mandato potrà avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale, di qualsiasi tipologia, esclusivamente a supporto della propria attività, assicurando la prevalenza del lavoro intellettuale nell’esecuzione del mandato e il controllo e la verifica dei risultati ottenuti, così come disposto dall’art. 13 l.132/2025m e che l’uso di tali sistemi avverrà nel pieno rispetto della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Reg. UE 2016/679, D.Lgs.

Quanto alle modalità di trasmissione, la norma nulla prescrive e dunque è rimessa alla scelta del professionista (inserimento nella lettera di incarico, nel preventivo o nel mandato o in apposita informativa).

Fa tuttavia riflettere che, mentre l’obbligo di informativa scatta dall’entrata in vigore della legge 132, ossia il 10 ottobre prossimo, di converso, l’entrata in vigore dei necessari percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale è rimandata ad ottobre 2026!  

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