Nel 2026 cambiano le regole sul pignoramento dei conti correnti da parte dell’(AdER). La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto misure che rendono le procedure di riscossione più rapide e mirate, sfruttando nuovi strumenti informativi del Fisco.
È bene ricordare che Il pignoramento esattoriale dei crediti verso terzi – inclusi i conti correnti bancari del debitore – è disciplinato principalmente dall’art. 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Testo Unico della Riscossione).
Questa norma speciale consente all’Agente della Riscossione (AdER) di procedere in via esecutiva in modo semplificato e senza bisogno di autorizzazione giudiziaria, differenziandosi dalla procedura ordinaria prevista dal Codice di procedura civile.
La novità introdotta dal 2026 è la possibilità per AdER di accedere ai dati delle fatture elettroniche dei debitori per attivare pignoramenti “lampo” presso terzi. Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito aspetti controversi, rafforzando i poteri dell’Agente della Riscossione, ma al contempo definendo con precisione i limiti a tutela del debitore.
Riassumendo le modalità operative del pignoramento esattoriale:
- L’AdER può attivare il pignoramento esattoriale dopo che il credito tributario è divenuto definitivamente esigibile.
In genere, ciò avviene mediante la notifica di una cartella di pagamento o di un avviso di accertamento esecutivo. Decorso il termine di 60 giorni senza che il contribuente abbia pagato quanto dovuto (né ottenuto una sospensione o rateizzazione), il debito è iscritto a ruolo e l’Agente della Riscossione è legittimato ad avviare l’esecuzione forzata.
Se tra la notifica della cartella e l’avvio dell’esecuzione trascorre oltre un anno, AdER deve notificare al debitore un’intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973) che gli concede ulteriori 5 giorni per versare spontaneamente prima di procedere coattivamente.
- Il pignoramento speciale ex art. 72-bis inizia con la notifica di un atto di pignoramento diretto sia al debitore che al terzo (es. la banca). Tale atto – che tiene luogo sia del pignoramento sia dell’atto di citazione normalmente previsto dall’art. 543 c.p.c. – ingiunge direttamente al terzo di pagare i crediti del debitore nelle mani dell’Agente della Riscossione, fino a concorrenza del debito indicato.
- L’art. 72-bis prevede che l’ordine di pagamento riguardi:
a) le somme già esigibili al momento della notifica del pignoramento, che devono essere versate entro 60 giorni dalla notifica stessa;
b) le somme future, ossia quei crediti non ancora esigibili al momento della notifica ma derivanti da un rapporto già in essere, che dovranno essere pagati alle rispettive scadenze.
- A differenza del pignoramento ordinario, qui non interviene subito il tribunale. Non è richiesta la dichiarazione formale del terzo debitor (la banca) sulle somme detenute, né un’udienza di assegnazione.
- L’ordine di pagamento del Fisco, tiene luogo del provvedimento di assegnazione del giudice. Ciò significa che, trascorsi 60 giorni, se il debitore non ha pagato né si è opposto, il terzo deve eseguire il pagamento direttamente ad AdER.
- Questa procedura speciale è utilizzabile da Agenzia Entrate-Riscossione per la riscossione di tributi erariali, contributi previdenziali affidati dall’INPS, multe e altre entrate iscritti a ruolo.
- Il vincolo esecutivo sul credito pignorato sorge al momento della notifica al terzo ed al debitore e perdura per un periodo che la legge individua in 60 giorni. Tale termine di 60 giorni funge da “spatium deliberandi” (tempo per deliberare) concesso al terzo per eseguire il pagamento o al debitore per eventualmente reagire. Durante questi 60 giorni, il conto corrente resta bloccato per l’importo oggetto di pignoramento e gli eventuali nuovi versamenti sono anch’essi vincolati.
Allo scadere dei 60 giorni, il terzo dovrà versare quanto dovuto. Viceversa, se il debitore nel frattempo salda il debito o ottiene una rateizzazione, il pignoramento dovrà essere revocato/sospeso ed il conto sbloccato.
Tuttavia il potere del Fisco non è assoluto. È essenziale sapere che non tutte le somme sono pignorabili: esistono limiti su stipendi e compensi ed alcune somme sono impignorabili per legge; il debito deve essere certo e definitivo ed il contribuente può chiedere sospensioni ed il pignoramento può essere contestato.
Orbene, l’art. 27 della Legge di Bilancio 2026 ha modificato la disciplina della fatturazione elettronica (D.Lgs. 127/2015) prevedendo che dal 2026, i dati relativi alle fatture elettroniche emesse da soggetti con cartelle esattoriali non pagate, possano essere messi a disposizione di AdER.
In particolare, saranno trasmessi i dati sulla somma dei corrispettivi fatturati nei confronti di ciascun cliente del debitore, nei 6 mesi precedenti.
Se finora AdER si avvaleva dei dati dell’Anagrafe dei conti e dell’INPS per pignorare conti e stipendi, ora con la fatturazione elettronica obbligatoria estesa a (quasi) tutti, il Fisco possiede un enorme patrimonio di dati in tempo reale sulle transazioni.
Entro tre mesi dall’approvazione della legge di Bilancio, verrà emanato un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per definire le norme tecniche di messa a disposizione dei dati all’AdER: pertanto, occorrerà attendere il mese di marzo 2026 affinché vengano definite le modalità in cui l’AdER inizierà ad attingere ai dati SDI (Sistema di Interscambio).
Ebbene, dal 2026, i professionisti, ditte individuali e imprese, debitrici verso il Fisco, dovranno prestare ancora più attenzione: i loro incassi dai clienti potranno essere intercettati velocemente!
