La circolare INPS n. 38/2023: nuovo limite di impignorabilità delle pensioni – RFL Express n. 11-2023

RLF Express 11-2023: Commento Circolare INPS n. 38/2023

Il Legislatore con il decreto-legge n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 142/2022 (decreto Aiuti bis) ha innalzato l’importo del “minimo vitale” per i pignoramenti presso terzi su pensioni. Nello specifico, l’articolo 21-bis del decreto Aiuti bis ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni di cui al settimo comma dell’articolo 545 del c.p.c., prevedendo che: “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

Il previgente testo del settimo comma dell’articolo 545 del c.p.c. prevedeva come limite di impignorabilità l’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.

Le novità introdotte dal citato decreto-legge n. 115/2022 si possono illustrare su due piani:

  • è stato rivisto il limite di impignorabilità delle pensioni collegato all’ammontare dell’assegno sociale che, invece di essere pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà è, oggi, corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale;
  • è stato previsto il limite minimo di impignorabilità pari a 1.000 euro;

Si precisa al riguardo che, l’importo dell’assegno sociale per il 2022 ed il 2023 ammontava, rispettivamente, ad euro 469,03 ed a euro 503,27, per tredici mensilità.

È importante sottolineare che, il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, ovvero dal 22 Settembre 2022, sui procedimenti esecutivi “pendenti”: in particolare la novità legislativa trova applicazione per quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali alla data del 22.09.2022 non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’Ordinanza di Assegnazione Somme, che è l’atto finale dell’esecuzione forzata.

Per cui, la novità normativa in esame non viene applicata alle procedure esecutive per le quali sia già pervenuta alla data del 22.09.2022 notifica dell’Ordinanza di Assegnazione, per effetto della quale l’Inps dovrà, in quanto terzo debitore esecutato, attuare le disposizioni ivi previste.

In relazione poi, alla corretta applicazione della nuova norma, le Strutture territoriali dell’INPS dovranno provvedere a verificare gli importi accantonati, riferiti alle posizioni di propria competenza, in ottemperanza agli obblighi di custodia ex articolo 546 c.p.c., ed al relativo eventuale ricalcolo qualora le trattenute cautelari non siano conteggiate in conformità al nuovo importo soglia a decorrere dal rateo di pensione relativo alla mensilità di Ottobre 2022.

Qualora l’importo del credito precettato, aumentato della metà, sia stato integralmente recuperato, il rimborso sarà calcolato con riferimento al periodo intercorrente da Ottobre 2022 alla scadenza del piano di recupero. Tali rimborsi, se dovuti, saranno eseguiti d’ufficio a cura delle Strutture territorialmente competenti dell’INPS con accredito sui trattamenti pensionistici degli interessati in base alle tempistiche dettate da motivi tecnici, procedurali e contabili.

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