Nella fideiussione “a prima richiesta” la mera intimazione scritta impedisce la decadenza ex art. 1957 c.c.

Tribunale di Napoli, sentenza 01.04.2026, n. 5394 – G.U. Peluso

“[…] Assumere che, in presenza di una garanzia a prima richiesta, l’onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale debba ritenersi soddisfatto esclusivamente con l’esperimento di un’azione giudiziale, e non anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, significherebbe snaturare la garanzia di cui si discute del suo significato proprio di garanzia a prima richiesta

Con atto di citazione, un fideiussore proponeva opposizione avverso un’intimazione di pagamento, notificatagli per la riscossione di somme derivanti dall’escussione di una garanzia rilasciata dal Fondo pubblico ex L. 662/96 in relazione a un finanziamento concesso a una società, di cui l’opponente era garante.

Tra i vari motivi, l’opponente eccepiva la decadenza del creditore dal diritto di agire nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 1957 c.c., per non aver l’istituto di credito originario (poi surrogato dal gestore del Fondo) promosso un’azione giudiziale contro la società debitrice principale entro il termine di sei mesi.

Si costituivano in giudizio l’Agente della riscossione e Mediocredito Centrale, contestando l’opposizione e chiedendone il rigetto. Su istanza di Mediocredito Centrale, il giudice autorizzava inoltre la chiamata in causa di ulteriori soggetti, tra cui l’Istituto di credito, nostro assistito, poi costituitosi eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, controbattendo nel merito le avverse eccezioni e chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Con riferimento al profilo qui rilevante, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., aderendo all’orientamento secondo cui, in presenza di una garanzia “a prima richiesta”, non è necessario che il creditore proponga nel semestre un’azione giudiziale contro il debitore principale.

La sentenza valorizza dunque la necessità di un’interpretazione coerente del regolamento contrattuale: subordinare l’efficacia della garanzia “a prima richiesta” alla previa instaurazione di un giudizio determinerebbe una contraddizione interna tra la clausola di pronto pagamento e il meccanismo decadenziale dell’art. 1957 c.c. nella sua lettura tradizionale.

Il Tribunale aggiunge inoltre che la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. non presidia interessi di ordine pubblico e può quindi essere derogata dalle parti, anche implicitamente; in tale prospettiva, è richiamata anche l’ammissibilità di una rinuncia preventiva del fideiussore alla relativa tutela, con assunzione del maggior rischio connesso al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale.

Applicando tali principi al caso concreto, il giudice ha escluso che fosse necessaria la proposizione di una domanda giudiziale nei confronti della debitrice principale per impedire la decadenza del creditore dalla garanzia.

Pertanto, ritenuti infondati i motivi di opposizione rilevanti ai fini della presente analisi, il Tribunale ha rigettato integralmente l’opposizione.

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