Le Sezioni Unite con la sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025, hanno chiarito la distinzione tra due tipologie di mutuo, ai fini dell’esecuzione forzata:
- Mutuo condizionato (in senso tecnico): l’erogazione della somma non avviene contestualmente alla stipula del contratto, ma è subordinata a condizioni future, spesso poste nell’interesse del mutuante.
Questo mutuo produce titolo esecutivo solo se:
a) l’effettiva erogazione o messa a disposizione della somma avviene;
b) tale atto (e gli eventuali atti intermedi) rivestono le forme previste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata).
In tal caso, il titolo esecutivo sarà “complesso”, risultando dalla combinazione di più atti formali.
- Mutuo cauzionato: Il contratto si perfeziona con la messa a disposizione immediata della somma, facendo sorgere l’obbligo di restituzione in capo al mutuatario.
La somma è versata in deposito irregolare presso il mutuante, con svincolo subordinato a un evento futuro (es. consolidamento dell’ipoteca).
Poiché l’obbligazione restitutoria nasce subito, il titolo esecutivo è “semplice” e non serve che gli atti successivi (come lo svincolo) abbiano forma pubblica o autenticata.
Secondo la Suprema Corte, il contratto di mutuo può costituire titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario si impegna in modo chiaro e univoco a restituire la somma ricevuta, che deve essere effettivamente disponibile per lui anche tramite operazioni contabili. Tuttavia, qualora il mutuo preveda clausole che riservano alla banca la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui il mutuatario non adempia a determinati obblighi (considerati eventi futuri e incerti), il mutuo da solo non basta come titolo esecutivo. In questi casi, è necessario che l’avveramento di tali condizioni sia attestato tramite atto pubblico o scrittura privata, altrimenti il titolo non è valido per l’esecuzione forzata. Orbene, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale solo il mutuo condizionato, con erogazione posticipata e subordinata a condizioni, richiede un titolo esecutivo complesso. Il mutuo cauzionato, invece, costituisce titolo esecutivo già al momento della sua stipula, poiché comporta l’immediata messa a disposizione della somma.
