Divieto del patto leonino – configurabilità ed esclusione – RLF Express 24-2023

Commento all’ordinanza del 1 Settembre 2023, n. 25594 Corte di CassazioneRLF Express 24-2023

Con ordinanza n. 25594 del 1 settembre 2023, la Corte di Cassazione ha chiaramente precisato quali siano i presupposti affinché si possa configurare un patto leonino, ribadendo ancora una volta il proprio indirizzo in materia di divieto di patto leonino.

Il patto leonino è disciplinato dall’art 2265 c.c. il quale stabilisce che “È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.”

Il caso di specie, affrontato dalla Cassazione, ha riguardato società consorziate e l’esclusione dal rischio d’impresa e dagli utili di una di essa.

La Corte ha poi posto l’accento sul fatto che l’esclusione dagli utili o dalle perdite debba potersi qualificare, sia come assoluta, poiché la norma parla di esclusione da “ogni partecipazione agli utili e alle perdite”,sia come costante, poiché indica lo status del socio, ossia la posizione determinata nel contratto di società.

Pertanto, con riferimento al requisito di “assoluta”, si precisa che non si concretizza un patto leonino se la partecipazione del socio è parziale o inferiore rispetto a quella degli altri soci; e con riferimento al requisito di “costante” si precisa che non si concretizza un patto leonino se l’esclusione è occasionale, riferita ad un periodo circoscritto.

Secondo la Cassazione, al fine di preservare la purezza della causa societatis, il divieto di patto leonino deve essere esteso a tutti i tipi di società.

Nel caso affrontato, la Corte non ha ravvisato i presupposti di un patto leonino in quanto il patto non era il risultato della volontà delle imprese consorziate, dei singoli partecipanti, bensì si trattava di una decisione assunta da soggetti esterni, arbitri, al fine di regolare gli effetti economici di un accordo in contrasto con la volontà di una consorziata e da questa non ratificato. 

La Corte ha concluso, quindi, che non può configurarsi il patto leonino se, come nel caso in esame, il patto non è frutto della volontà delle imprese consorziate ma di una decisione di soggetti esterni. La Suprema Corte riprendendo le conclusioni già raggiunte in alcuni propri precedenti che hanno ricoperto tutto l’arco degli scorsi decenni, ha ribadito dunque che oggi, in definitiva, il patto leonino dovrà essere contenuto in casi ben definiti, riconosciuti nello statuto della società, e che compromettono la partecipazione del socio in modo assoluto e costante.

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