Concordato preventivo e responsabilità dell’attestatore per omissione di informazioni rilevanti – RLF Express 10-2024

Corte di Cassazione, Sentenza n. 36401 del 29 dicembre 2023

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 36401 del 29 dicembre 2023, ha analizzato gli obblighi imposti all’attestatore, pronunciandosi sulla sua responsabilità, ai sensi dell’art. 161 comma 3 l. fall..

Nell’ambito della procedura di concordato preventivo, l’attestatore che omette informazioni rilevanti di un’impresa che presenta una domanda di concordato è ritenuto responsabile, avendo nell’attestazione di veridicità di cui all’art. 161, terzo comma, l. fall., omesso informazioni riguardo la situazione patrimoniale e/o contabile dell’impresa ritenute rilevanti.

L’attestazione di veridicità deve consentire ai creditori di avere un’ampia visione sulla situazione dell’impresa, nonché fornire informazioni rilevanti che permettono di valutare se concordare una risoluzione della crisi alternativa al fallimento, e pertanto deve riguardare anche gli accadimenti preconcorsuali che hanno potuto determinare la consistenza patrimoniale della proposta concordataria.

L’attestazione è finalizzata, altresì, a fornire tutti gli elementi necessari all’autorità giudiziaria per valutare in maniera adeguata l’ammissibilità e la omologabilità della domanda di concordato.

Il caso in esame riguardava una società che aveva fatto accesso ad una procedura di concordato ex art. 161, comma 6, l.fall.  e successivamente venivano segnalati consistenti prelievi effettuati dall’imprenditore, per finalità estranee all’attività d’impresa, non correttamente iscritti nel bilancio, avvenuti anteriormente all’accesso alla procedura concordataria, senza che di essi vi fosse traccia nel piano di concordato.

Di conseguenza, tale omissione informativa ha comportato l’esclusione dalla procedura di concordato, stante la carenza di requisiti richiesti. La Suprema Corte, pertanto, con la richiamata sentenza, ha ribadito il principio secondo cui l’attestatore ha un ruolo centrale nell’ambito della procedura concorsuale, dovendo fornire elementi essenziali per un’effettiva informazione dei creditori, nel processo elaborativo del consenso dei creditori, al fine di pronunciarsi sulla proposta concordataria.

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