Art. 543 c.p.c. e termine per il deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo da parte del creditore procedente – RLF Express 21-2023

Termine per il deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo dell’atto di pignoramento al debitore e al terzo nel fascicolo dell’esecuzione: criticità e pronunce dei Tribunali. – RLF Express 21-2023

L’entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia (legge di riforma del processo civile n. 206/2021) ha avuto un impatto significativo sulla disciplina del processo esecutivo, con particolare riferimento alla normativa relativa al pignoramento presso terzi, il novellato art. 543 comma 5 c.p.c. prevede espressamente che: “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata dell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”.

La nuova norma, infatti, impone al creditore procedente un doppio onere, in quanto lo stesso non solo deve notificare al debitore ed al terzo l’avviso di iscrizione a ruolo dell’atto di pignoramento, ma anche depositarlo nel fascicolo dell’esecuzione entro la data di comparizione indicata dell’atto di pignoramento.

Una delle questioni più dibattute dalla giurisprudenza, soprattutto di merito, riguarda l’applicazione del termine perentorio (ovvero data di comparizione indicata nell’atto di pignoramento), nell’ipotesi in cui, come spesso accede, la prima udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento notificato venga differita d’ufficio dal Giudice.

Le prime interpretazioni della giurisprudenza di merito affermavano la natura perentoria della disposizione contenuta nell’art. 543 c.p.c. e in particolare del termine per la notifica e il deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo al debitore e al terzo, “entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento” (vedi sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 3 febbraio 2023).

Mentre di segno contrario sono state le successive pronunce giurisprudenziali, in particolare il Tribunale di Catania con sentenza del 28 aprile 2023 ha affermato che Il deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo di cui al novellato art.543 c.p.c. avvenuto oltre l’udienza indicata in citazione, purché entro l’udienza effettiva di comparizione delle parti, non comporta l’inefficacia del pignoramento. Ciò sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame, sulla base delle seguenti considerazioni: in primo luogo lo scopo della disposizione, che è quello di rendere edotto il terzo circa la concreta iscrizione a ruolo del procedimento, al fine di non immobilizzare indefinitamente, in caso di mancata iscrizione, le somme pignorate, che è comunque conseguito ove il procedimento notificatorio sia giunto a compimento prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione, il deposito dell’avviso assolvendo ad una funzione lato sensu probatoria che non interagisce con la predetta ratio.

In secondo luogo, i giudici del Tribunale di Catania ritengono che il deposito “tardivo” non comporta alcun vulnus nel diritto di difesa del debitore, e che l’inefficacia del pignoramento, come “sanzione” riferita ad entrambe le violazioni (ovvero sia alla mancata notifica che al mancato deposito), appare sproporzionata rispetto allo scopo della norma e lesiva del diritto di difesa del creditore che abbia tempestivamente e ritualmente adempiuto all’onere di notifica dell’avviso ai terzi e al debitore entro l’udienza di comparizione indicata nel pignoramento (purché il deposito avvenga entro la prima udienza effettiva di trattazione del procedimento).

Quest’ultima interpretazione risulta ulteriormente confermata da una recente pronuncia dei Giudici del Tribunale di Genova, chiamati a pronunciarsi sulla questione a seguito di un reclamo proposto avverso un’ordinanza di rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia di un pignoramento presso terzi, in quanto secondo il reclamante la tempestività del deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo andava rapportato con riferimento alla nuova data d’udienza effettiva differita d’ufficio da parte del giudice dell’esecuzione per la comparizione delle parti.

Il Collegio ritiene che l’onere imposto al creditore dal novellato art.543, comma 5 c.p.c. debba riferirsi alla nuova data fissata dal giudice per l’effettiva prima comparizione delle parti, in virtù del principio processuale generale di necessario differimento dei termini assegnati dalle parti, specie se associati a decadenze e/o preclusioni, quando sia il giudice a modificare i tempi del contraddittorio con un suo provvedimento.

Principio processuale che già trovava applicazione prima della riforma Cartabia (ad esempio nel differimento d’udienza di comparizione fissato dal giudice ex art. 168 bis comma 5 c.p.c., i cui termini per la costituzione del convenuto decorrono, con effetto retroattivo, dalla nuova data d’udienza fissata dal giudice) e che tutt’ora fa parte dell’assetto normativo post riforma Cartabia, si pensi al differimento dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., che decorrono dalla data della nuova prima udienza fissata dal Giudice.

Pertanto, sulla base di tali motivazioni, il Tribunale di Genova ha recentemente statuito con l’ordinanza del 22 giugno 2023 che è assolutamente tempestivo, e quindi nel pieno rispetto del termine fissato dal novellato art. 543 comma 5 c.p.c., il deposito nel fascicolo dell’esecuzione dell’avviso di iscrizione a ruolo notificato se avvenuto successivamente alla data d’udienza originariamente fissata nell’atto di pignoramento, ma entro la nuova data d’udienza fissata dal giudice per l’effettiva comparizione delle parti.

Infatti, i Giudici genovesi hanno affermato che “proprio perché la ratio della disposizione di cui all’art. 543 c.p.c. è quella di consentire al giudice dell’esecuzione di verificare l’effettivo compimento della notifica, e poiché la prima udienza è il primo momento utile per effettuare tale verifica, deve ritenersi che il deposito dell’avviso notificato debba avvenire entro quella data e non, irragionevolmente, entro la data originariamente fissata nell’atto introduttivo e poi differita per ragioni d’ufficio nella quale data, nessuna udienza si è tenuta e nessuna verifica si è svolta”.

Lo scopo della norma è quello di consentire al giudice dell’esecuzione di verificare l’effettivo compimento della notifica e, considerato che la prima udienza di comparizione è il primo momento utile per eseguire tale verifica, si concorda con chi sostiene che il deposito dell’avviso notificato debba avvenire entro l’udienza effettiva, fissata con provvedimento del giudice, e non entro la data originariamente fissata nell’atto introduttivo. Alla luce di quanto esposto, è evidente che bisognerà attendere nuove pronunce giurisprudenziali e che probabilmente si renderà necessario anche l’intervento nomofilattico della Corte di Cassazione.

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