Validità ed efficacia dell’atto di precetto notificato agli eredi beneficiati che non abbiano completato le procedure di liquidazione ex art. 498 c.c.

Tribunale di Milano – Sez. III Civile, Sentenza 03 maggio 2023 n. 3569 – G.U. Chieffo

Con Sentenza del 03 maggio 2023, n. 3569, il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi sulla nullità, inefficacia e invalidità o comunque l’inesistenza del diritto del Creditore a notificare un Atto di precetto e, conseguentemente, a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli eredi beneficiati per i debiti contratti dal de cuius (nella fattispecie in esame, derivanti da un contratto di mutuo ipotecario in cui gli eredi partecipavano quali Terzi datori d’ipoteca, ndr), a seguito della trascrizione dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

Il ragionamento logico-giuridico ha trovato il suo fondamento alla luce della natura e delle caratteristiche essenziali dell’Atto di precetto nonché delle procedure di liquidazione dell’eredità beneficiata prendendo in considerazione l’attuale normativa vigente.

Il Tribunale meneghino, in particolare, ha in primo luogo rilevato che:

“…se è vero che l’effetto della accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è quello di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede, ciò che, tra l’altro, comporta la limitazione della responsabilità dell’erede per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati nei limiti del valore dei beni costituenti il patrimonio ereditario (art. 490, comma 2, n. 2 c.c.)”;

“…tuttavia, da tale separazione non deriva di per sé il divieto di azioni esecutive nei confronti dell’erede, poiché, come osservato dalla giurisprudenza, l’accettazione con beneficio di inventario «è pur sempre dichiarazione di volere accettare l’eredità, sicché l’erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni» (Cass. 13206/2012 ed ancora Cass. 20531/2020: “l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, ma di per sé non impedisce che, entro i limiti del valore dell’eredità, i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni”).”;

“…la improcedibilità delle azioni esecutive individuali – non dipende, infatti, dalla sola accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, bensì dalla modalità di liquidazione dei beni ereditari in concreto adottata per il soddisfacimento dei creditori e l’adempimento dei legati.”.

Effettuata tale breve premessa sull’istituto dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, il Tribunale di Milano ha eseguito il raffronto con le diverse procedure di liquidazione contemplate dall’attuale Codice civile Italiano:

“…il codice disciplina tre diverse modalità di pagamento dei debiti ereditari e di adempimento dei legati. Il primo, previsto dall’art. 495 c.c., è quello che consente all’erede che abbia accettato con beneficio di inventario di pagare i creditori e i legatari «a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità» (art. 495, comma 1, c.c.). Tale sistema – non incompatibile con l’esecuzione individuale sui beni ereditari – non può essere utilizzato nel caso di opposizione da parte dei creditori o dei legatari, da notificarsi all’erede entro un mese dalla trascrizione dell’accettazione nei registri immobiliari o dall’annotazione nel registro delle successioni (artt. 495 e 498 c.c.). In questa ipotesi dovrà farsi luogo alla liquidazione c.d. concorsuale ai sensi degli artt. 498 ss c.c. Lo stesso erede può, poi, scegliere la liquidazione concorsuale in luogo di quella semplice. Infine, l’erede può optare per il rilascio dei beni ai creditori e ai legatari.”

Su tale premessa, il Tribunale ha evidenziato che:

il divieto di procedure esecutive previsto dall’art. 506 c.c. viene in considerazione unicamente nel caso liquidazione concorsuale dei beni, scelta dello stesso erede o dovuta alla opposizione dei creditori e legatari alla liquidazione di cui all’art. 495 c.c.

Analizzate le caratteristiche delle singole procedure di liquidazione dell’eredità beneficiata nonché il divieto di azionare procedure esecutive ex art. 506 c.c., il Tribunale di Milano ha, quindi, specificato che:

Occorre…verificare se…l’opponente abbia dato prova della pendenza della procedura di liquidazione concorsuale alla data (della notifica del Precetto, ndr.)

“ …la liquidazione concorsuale si compone di una serie adempimenti formali e si articola in diverse fasi: in primo luogo, la formazione dello stato passivo, attraverso l’invito ai creditori ereditari e ai legatari a presentare le dichiarazioni di credito (art. 498 c.c.), seguita la formazione dello stato di graduazione (art. 499 c.c.); infine, il pagamento dei debiti e l’adempimento dei legati, previa alienazione di beni ereditari, ove necessaria per l’estinzione delle passività ”.

Più nel dettaglio:

…l’art. 498 c.c. prevede che nel caso in cui, nel termine già visto, di cui all’art. 495 c.c., sia notificata all’erede opposizione da parte dei creditori o legatari, l’erede non può procedere ai pagamenti a norma dell’art. 495 c.c., ma deve procedere alla liquidazione dell’eredità nelle forme della liquidazione concorsuale «nell’interesse di tutti i creditori e legatari» (art. 498 comma 1 c.c.). A tal fine, entro un mese dalla notificazione dell’opposizione deve, a mezzo di un notaio del luogo dell’aperta successione, invitare i creditori e i legatari a rendere al notaio stesso le dichiarazioni di credito (assegnando un termine non inferiore a trenta giorni); tale invito deve essere spedito a mezzo raccomandata, ai creditori e legatari dei quali sia noto il domicilio e la residenza e deve esser pubblicato sul foglio degli annunci della provincia. Proprio a far data dal compimento di tale pubblicità, a mente dell’art. 506 c.c., non possono più essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori, potendo essere continuate quelle in corso (“ma la parte del prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati ed ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall’art. 499”).”.

Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto infondato il primo motivo di opposizione, evidenziando che l’Opponente provava unicamente l’accettazione beneficiata dell’eredità ma non anche di aver provveduto alla pubblicazione dell’invito a rendere la dichiarazione di credito ex art. 498 c.c..

Il Tribunale meneghino si è poi focalizzato sul secondo motivo di opposizione, statuendo che: “…infondato è l’ulteriore motivo di opposizione, qualificabile come opposizione ex art. 617 c.p.c., con cui l’attrice ha dedotto la nullità del precetto per l’omessa notifica del titolo. Sul punto basta rilevare che il titolo azionato è costituito da un contratto di mutuo ipotecario stipulato ai sensi dell’art. 38 t.u.b. (cfr. allegato alla nota di trattazione scritta del 29/03/2022).

Ed invero:“L’art. 41 t.u.b. detta una disciplina di favore per il creditore fondiario, prevedendo che «nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo»; tale disciplina …deroga alla disciplina generale di cui agli artt. 479 e 603 c.p.c. (Cass. civ. sez. III, 27848/2022).

Peraltro, come correttamente osservato dal Creditore opposto:

“…la lettura data dalla più recente e condivisa giurisprudenza di legittimità all’art. 477 c.p.c. è nel senso che la previsione in esame non impone al creditore l’obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l’uno che l’altro (Cass. 5200/2000; 14653/2015).

..la norma in esame non è finalizzata a consentire, in ogni caso, all’erede uno spatium deliberandi tra la notifica del titolo esecutivo vantato nei confronti del defunto e la successiva notifica del precetto con la quale venga preannunciata l’esecuzione nel caso di inadempimento, poiché la rinnovazione della notifica del titolo non è richiesta nel caso in cui la stessa sia già stata eseguita nei confronti del defunto e, quindi, a prescindere dall’effettiva conoscenza del titolo che l’erede abbia, in questo caso, potuto avere..

Da ultimo, inoltre, il Tribunale meneghino ha rilevato che: “il titolo azionato è il contratto di mutuo sottoscritto dalla stessa opponente nella qualità di terzo datore di ipoteca (come dettagliatamente descritto nell’atto di precetto), non ponendosi neanche in astratto ipotizzare la mancata conoscenza dello stesso.

Sulla scorta dei principi sopraesposti, il Tribunale di Milano ha definitivamente statuito il rigetto di entrambi i motivi di opposizione avanzati dall’Opponente (erede beneficiato, ndr.), in quanto infondati in fatto ed in diritto, con contestuale condanna alle spese di lite.

SCARICA LA SENTENZA COMPLETA

Hai un problema simile?

Inviaci una richiesta e sarai contatto da un nostro legale

    Ho letto l'informativa sulla privacy e accetto le condizioni - Privacy Policy