Struttura bifasica necessaria dell’opposizione ex artt. 615 e 617, comma 2, c.p.c. Opposizione ex artt. 615 e 617: competenza inderogabile giudice dell’esecuzione

Tribunale di Napoli Nord, 3 giugno 2022, n. 2078 – G.U. Fiore

Il procedimento di opposizione ad esecuzione già iniziata, instaurato senza preliminarmente svolgere la fase cautelare della sospensiva innanzi al G.E. è inammissibile, posto che trattasi di giudizio a struttura bifasica necessaria.

Con la pronuncia in oggetto, il Tribunale di Napoli Nord si è pronunciato sulle modalità di introduzione e prosecuzione dell’opposizione all’esecuzione.

Con ricorso, il debitore esecutato proponeva opposizione avverso il pignoramento presso terzi con il quale la Banca aveva intrapreso l’esecuzione forzata volta al recupero coattivo del credito vantato in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo.

Il debitore esecutato iscriveva il predetto ricorso al Registro Generale Affari Contenziosi, chiedendo in via preliminare la sospensione dell’esecuzione sulla base di eccezioni in rito e nel merito.

La società opposta in via preliminare invocava l’irritualità della instaurazione del pendente giudizio, rilevando che lo stesso ricorso veniva sia iscritto al ruolo generale affari contenzioni che depositato innanzi al G.E. competente per la procedura esecutiva e comunque contestandone la fondatezza nel merito.

Il Tribunale di Napoli Nord, richiamandosi alla tesi della Corte di Cassazione secondo cui il procedimento di opposizione ex art. 615 e 617 c. 2 c.p.c., è un giudizio a struttura bifasica necessaria, ha sottolineato che “la fase cautelare sulla sospensione dell’esecuzione va svolta innanzi al GE, che dunque pronunciandosi sulla sussistenza dei presupposti per la sospensione della procedura esecutiva fissa i termini per l’introduzione del giudizio a cognizione piena sul merito. Tale struttura bifasica è, a giudizio della giurisprudenza di legittimità, inderogabile”. Conseguenza della mancata osservanza delle modalità di introduzione e di prosecuzione del giudizio di opposizione è la dichiarazione di improcedibilità della fase di merito a cognizione piena (e l’improponibilità della domanda), “ancor di più nell’ipotesi in cui la fase sommaria innanzi al giudice dell’esecuzione sia addirittura omessa”.

Pertanto, posto che il giudizio di opposizione ad esecuzione già iniziata non può che essere proposto innanzi al G.E. competente, il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.

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