Tribunale di Reggio Calabria, sentenza 13.08.2025, n. 1344 – G.U. Leonello
“È vero che il danno da lesione di diritti assoluti della personalità costituzionalmente protetti, quale la reputazione e l’immagine, che sia derivato da condotta colpevole, può essere provato mediante presunzioni, ed è un danno conseguenza suscettibile di quantificazione in via equitativa, tuttavia, nella fattispecie […] non può dirsi integrata la prova del pregiudizio sofferto, non avendo l’attore neppure allegato, con un minimo di specificità e concretezza, quale fosse il pregiudizio ai diritti de quibus di cui sarebbe rimasto vittima”;
“Il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva. […] Le acquisizioni processuali, e, segnatamente, la documentazione prodotta dall’odierno attore a supporto del danno asseritamente patito, non consentono di affermare l’esistenza del dedotto pregiudizio ovvero la sua riconducibilità, quale conseguenza immediata e diretta, dell’illecita segnalazione”.
Nel giudizio promosso contro l’Istituto di credito per asserita illegittima segnalazione ai SIC/CRIF, parte attrice ha dedotto pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali quale conseguenza dell’esistenza di segnalazioni creditizie negative risultanti negli archivi CRIF e nei sistemi di informazione creditizia (SIC), chiedendo il risarcimento dei danni.
Si costituiva la Banca e contrastando la domanda attorea, sosteneva di aver provveduto alla segnalazione nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Codice di deontologia e Buona condotta per i sistemi Informativi creditizi.
Espletata l’ammessa prova testimoniale, si dichiarava chiusa la fase istruttoria e si rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale di Reggio Calabria rileva che i danni non patrimoniali asseritamente patiti da parte attrice sono dedotti in atti con formule generiche, senza individuare con minima specificità e concretezza le conseguenze effettive sulla propria sfera personale e relazionale, ritenendo di fatto sussistente il danno in re ipsa.
Parimenti, non è dimostrata la dedotta impossibilità di concludere l’acquisto programmato né l’incidenza qualificata sulla qualità della vita: difettano, infatti, riscontri sulla concreta indisponibilità di alternative finanziarie e sulla necessità ineludibile del finanziamento come condizione sine qua non dell’operazione.
Invero, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, in tema di segnalazioni alla Centrale Rischi e ai SIC, la prova del nesso eziologico tra condotta e pregiudizio non può essere desunta automaticamente dalla mera presenza di un’informazione negativa, occorrendo allegazioni e riscontri su interlocuzioni bancarie nel periodo rilevante, consultazioni effettive da parte di operatori interessati, e ricadute concrete sull’accesso al credito o sulla reputazione (elementi nella specie mancanti).
Quanto al danno patrimoniale, le missive di diniego di finanziamento valorizzano una valutazione omnicomprensiva del merito creditizio basata su molteplici fattori (storico pagamenti, rapporti in essere, scoring, banche dati), tra i quali l’esito CRIF costituisce solo uno degli input, circostanza che esclude, di per sé, la riferibilità immediata e diretta del diniego alla segnalazione contestata e impone una prova più stringente del nesso causale, non fornita.
Pertanto, il Tribunale calabrese ha rigettato la domanda attorea.
