“Ai fini della declaratoria di nullità del contratto di finanziamento concesso a un’impresa in crisi, non è sufficiente un generico richiamo alla contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume economico-sociale, ma è necessaria la puntuale individuazione della specifica norma penale imperativa asseritamente violata, nonché l’accertamento in concreto della condotta oggettiva e soggettiva, anche con riguardo alla partecipazione della banca al reato del soggetto finanziato. Solo su tale presupposto può porsi, in via ulteriore, il tema dell’eventuale irripetibilità delle somme ex art. 2035 c.c.”
Questo è il principio che emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I civile, 18 settembre 2026, n. 25533, che si inserisce nel dibattito giurisprudenziale in materia di concessione abusiva di credito, nullità del finanziamento e applicabilità della soluti retentio, ponendosi in continuità con gli arresti che richiedono un rigoroso collegamento tra nullità contrattuale e violazione di una specifica norma imperativa penale.
La vicenda trae origine dall’opposizione allo stato passivo proposta da SIENA NPL 2018 S.r.l., cessionaria di crediti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per ottenere l’ammissione al passivo di tre crediti, due dei quali derivanti da contratti di mutuo ipotecario e uno dal saldo passivo di conto corrente.
Il giudice delegato aveva rigettato l’ammissione dei crediti ipotecari, ritenendo nulli i mutui in quanto finalizzati a consentire alla banca il rientro da precedenti esposizioni chirografarie in una situazione economica e finanziaria dell’imprenditore che non avrebbe consentito l’erogazione di ulteriori finanziamenti. Il Tribunale di Vicenza, investito dell’opposizione allo stato passivo, aveva confermato tale impostazione, escludendo anche la mera restituzione delle somme erogate in ragione della regola della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c..
Pertanto, la società ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando in particolare che il decreto impugnato avesse affermato la nullità dei mutui senza indicare le specifiche disposizioni penali dalla cui violazione tale nullità sarebbe derivata, e senza accertare in concreto la ricorrenza della fattispecie incriminatrice e il contributo soggettivo della banca.
I giudici di legittimità muovono da un punto fermo: la distinzione tra finanziamento “lecito” e finanziamento “abusivo” all’impresa in crisi dipende dalla sussistenza o meno di ragionevoli prospettive di risanamento, da valutare ex ante, tenendo conto anche dello standard di diligenza e delle conoscenze esigibili dall’operatore professionale qualificato, nonché del dovere di sana e corretta gestione di cui all’art. 5 T.U.B..
La Corte, tuttavia, precisa che non ogni finanziamento illecito comporta automaticamente la nullità del contratto. La nullità ex art. 1418 c.c. può configurarsi solo quando il contratto sia contrario a una norma imperativa, e tale norma può essere anche una disposizione penale incriminatrice, ma soltanto quando il negozio si ponga come strumento di realizzazione del reato, secondo la figura del cosiddetto reato-contratto.
Per affermare la nullità del finanziamento non basta evocare un’“ipotesi di bancarotta” o il fatto che la stipula dei mutui avrebbe occultato lo stato di decozione: occorre individuare la precisa fattispecie incriminatrice, ricostruirne gli elementi oggettivi e soggettivi e verificare specificamente l’eventuale ruolo della banca quale concorrente esterno nel reato dell’imprenditore.
In questa prospettiva, dalla decisione può ricavarsi un breve schema dei passaggi che il giudice di merito deve seguire nella valutazione della fattispecie:
- qualificare il finanziamento sul piano causale e funzionale, verificando se, al momento dell’erogazione, esistessero concrete e ragionevoli prospettive di risanamento dell’impresa secondo una valutazione ex ante;
- accertare la conoscibilità dello stato reale dell’impresa da parte della banca, alla luce della diligenza qualificata dell’operatore professionale, dei dati acquisiti e dei doveri di sana e corretta gestione;
- distinguere l’eventuale illiceità della condotta dalla nullità del contratto, poiché l’abusività del credito non basta da sola a travolgere il negozio ai sensi dell’art. 1418 c.c.;
- individuare con precisione la specifica norma penale imperativa che si assume violata, non essendo sufficiente un generico richiamo all’ordine pubblico o a un’astratta “ipotesi di bancarotta”;
- verificare in concreto gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie incriminatrice, con motivazione puntuale sulla condotta dell’imprenditore e sul contributo causale e psicologico della banca;
- solo dopo l’accertamento della nullità per violazione della norma penale, esaminare se il caso presenti anche quel particolare disvalore etico-sociale che giustifica l’ulteriore effetto della irripetibilità della prestazione ex art. 2035 c.c..
La Corte aggiunge poi un chiarimento di forte rilievo sistematico: la contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume non può surrogare l’omessa individuazione della norma penale violata. Tali categorie operano eventualmente come profili ulteriori e concorrenti, idonei a fondare la irripetibilità della prestazione ex art. 2035 c.c., ma non costituiscono da sole un’autonoma causa di nullità del contratto.
Pertanto, gli Ermellini hanno accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e hanno cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di merito in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame nel rispetto dei principi indicati.
