Recupero credito bancario: azione di accertamento della qualità di erede puro e semplice del debitore

Tribunale di Lucca, sentenza 17.06.2025, n. 441 – G.U. Scarabotti

Secondo il disposto dell’art. 488 c.c., il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari e al quale viene assegnato un termine a norma dell’art. 481 c.c. deve, entro tale termine, compiere anche l’inventario, perché se rende la dichiarazione di accettazione beneficiata e non anche l’inventario, egli viene considerato erede puro e semplice”.

“Ebbene, nel caso di specie, ricorre proprio l’ipotesi prevista dall’art. 488 c.c. atteso che, da quanto emerso nel giudizio, non risulta essere stato redatto alcun inventario dei beni, sicchè Dellachà Valentino ha acquistato la qualità di erede puro e semplice. Consegue per legge l’obbligo del Conservatore di trascrivere la presente sentenza.

Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., la Banca chiamava in causa il cliente/debitore affinché fosse accertata e dichiarata l’avvenuta accettazione da parte di quest’ultimo della eredità in forma pura e semplice, in forza della dichiarazione dallo stesso resa all’interno del giudizio civile ex art. 481 c.c. e per l’effetto, fosse accertata e dichiarata la qualità di erede puro e semplice. Tanto al fine di poter proseguire l’instaurata procedura esecutiva immobiliare e, conseguentemente, poter vendere i beni oggetto di pignoramento.

Il Tribunale di Lucca ha rilevato che il chiamato all’eredità:

  • non ha ancora provveduto alla trascrizione dell’accettazione dell’eredità, omissione che non consente la vendita dei beni oggetto di pignoramento e il conseguente recupero del credito e la dichiarazione dallo stesso versata nel procedimento […] non è utilizzabile per richiedere la trascrizione dell’accettazione dell’eredità in sostituzione dell’erede, sicchè ha instaurato la presente domanda giudiziale con rito semplificato per chiedere l’accertamento della qualità di erede puro e semplice”;
  • emerge dalla lettura degli atti l’interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia che accerti l’intervenuta accettazione dell’eredità della madre da parte del resistente al fine di ottenere un titolo valido per la trascrizione, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650, co. 2 c.c.”;
  • la società ricorrente ha fornito la prova documentale volta alla dimostrazione che il resistente ha acquistato il titolo di erede della di lui madre, allegando la dichiarazione firmata di accettazione dell’eredità beneficiata o in forma pura e semplice, nella impossibilità di redigere l’inventario, resa nell’ambito della procedura ex art. 481 c.c. in cui il resistente si è costituito a ministero di difensore e notificata a mezzo pec”.

Pertanto, la domanda della Banca è stata accolta e per l’effetto, è stata accertata e dichiarata l’intervenuta accettazione dell’eredità in forma pura e semplice da parte del debitore, con condanna di quest’ultimo alla rifusione delle spese di lite. Di conseguenza, l’Istituto di credito ha potuto utilmente proseguire la procedura esecutiva immobiliare volta al recupero del credito vantato.

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