Opposizione a D.I. “consumeristica”: mancanza del fumus e rigetto istanza sospensione p.e. del decreto ingiuntivo

Tribunale di Ragusa, decreto 07.10.2025, n. 16975 – G.U. Maggioni

L’opposizione non appare supportata da fumus di fondatezza, in quanto la mancata notifica della cessione del credito non può essere esaminata nel giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., limitato alla vessatorietà delle clausole negoziali, mentre la clausola di determinazione degli interessi non è vessatoria, attenendo all’adeguatezza del corrispettivo dei beni o servizi

Nel corso di una procedura esecutiva sospesa in virtù del dictat delle Sezioni Unite della Cassazione in mancanza del vaglio di vessatorietà delle clausole, con atto di citazione ai sensi dell’art. 650 c.p.c., l’opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca e prim’ancora di sospenderne l’esecutorietà, eccependo la mancata notifica della cessione del credito e la vessatorietà della clausola sugli interessi.

Si costituiva parte opposta per contestare l’erroneità delle sollevate eccezioni, oltre che la genericità e l’infondatezza.

Trattasi di opposizione tardiva consumeristica promossa dal debitore/consumatore all’esito della concessione del termine da parte del giudice dell’esecuzione, che in applicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023, ha avvisato il debitore esecutato di poter richiedere il controllo sull’eventuale carattere vessatorio delle clausole contrattuali, dal momento che tale controllo non era stato effettuato in fase monitoria.

Nel caso di specie, il Tribunale di Ragusa ha ravvisato l’assenza del fumus di fondatezza dell’opposizione, avendo parte opponente avanzato un’eccezione inammissibile in via tardiva e rilevando la non vessatorietà della clausola sugli interessi.

Pertanto, l’istanza di sospensione della concessione della provvisoria esecutorietà è stata rigettata.

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