Notifica tardiva del decreto ingiuntivo: il tribunale si pronuncia sulla fondatezza della pretesa

Tribunale di Salerno, sentenza 06.08.2025, n. 3427 – G.U. Taraschi

La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta sì l’inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l’intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l’ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell’inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 951/13, n. 21050/06), e ciò anche indipendentemente dall’accettazione del contraddittorio (Cass. n. 8955/06, n. 67/02).

Con atto di citazione, gli attori si opponevano al decreto ingiuntivo ottenuto dall’Istituto di credito al fine di ottenerne la revoca, eccependo, tra le altre, l’inefficacia in quanto tardivamente notificato, oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 644 c.p.c..

Si costituiva l’Istituto di credito chiedendo il rigetto dell’opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell’opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.

Il Tribunale di Salerno, nel richiamare la giurisprudenza di legittimità, rilevata la tardività della notifica del decreto, ma qualificando il ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, ha ritenuto comunque di doversi pronunciare sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.

Il giudizio si è poi concluso per cessata materia del contendere, considerato che, nelle more del giudizio, gli opponenti, come da documentazione in atti, hanno provveduto ad estinguere interamente la debitoria sugli stessi gravante.

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