Tribunale di Catanzaro, sentenza 10.07.2025, n. 1528 – G.U. Faccenda
“A fronte di un contatto firmato digitalmente, la parte che intende disconoscerne la paternità della sottoscrizione è onerata di proporre querela di falso.”
Con atto di citazione, gli opponenti chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca sollevando diverse eccezioni e in particolare, lamentando la falsità del finanziamento, non avendolo mai richiesto.
Si costituiva parte opposta per contestare e respingere tutto quanto dedotto da parte opponente a sostegno delle proprie ragioni.
Trattandosi di contratto di finanziamento sottoscritto digitalmente, secondo la giurisprudenza di merito (Tribunale di Palermo, sentenza n. 15743/2020; Tribunale di Termini Imerese, sentenza n. 53/2021), a differenza di quanto avviene con il disconoscimento delle scritture private ex art. 214 c.p.c., in virtù del disposto dell’art. 20, comma 1-ter, CAD, in caso di contestazione della firma digitale opera un’inversione dell’onere probatorio secondo cui “colui che intende disconoscere la propria firma digitale ha l’onere di provare che il dispositivo di firma non gli appartiene ovvero che tale dispositivo è stato utilizzato non da lui, e contro la sua volontà”.
Il Tribunale di Catanzaro, quindi, nel caso di specie ha rigettato l’eccezione, in ragione del mancato esperimento dell’azione di querela di falso, che è lo “strumento processuale idoneo a superare la presunzione di riconducibilità della firma digitale al suo titolare, presunzione prevista dal citato art. 21, comma 1-ter, CAD”.
Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato confermato con la condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite.
