Estinzione del debito mediante il pagamento di cambiali: onere della prova

Tribunale di Crotone, sentenza 13.06.2025, n. 343 – G.U. Cilardi

Nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell’emissione di cambiali – implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare – resta a carico del debitore l’onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento delle cambiali (Cass. n. 11491/2016; Cass. n. 3008/2012; Cfr. altresì Cass. n. 194/2016; Cass. n. 3457/2007)”.

Con atto di citazione, l’opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca sollevando diverse eccezioni, tra le quali l’intervenuto pagamento del credito attraverso l’emissione di cambiali.

Si costituiva parte opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rilevando l’infondatezza e la genericità dei motivi di opposizione.

Il Tribunale di Crotone ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale “il principio che pone a carico del creditore l’onere della prova circa l’imputazione del pagamento non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di cambiali (o assegni). Difatti qualora sussistano tali presupposti, l’onere probatorio si ribalta a carico del debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove vi sia contestazione del creditore (in tal senso Cass n.31429 del 2021; Cass. n. 26275/2017)”.

In applicazione di tale principio al caso di specie, il giudice di prime cure ha statuito che il debitore non ha sufficientemente assolto all’onere di prova, limitandosi a produrre dei titoli cambiari e deducendo che gli stessi sono stati rilasciati per il pagamento della somma richiesta in monitorio in virtù di un accordo stragiudiziale stipulato con la cedente, senza tuttavia che l’accordo, a fronte della contestazione di parte opposta, sia stato prodotto in giudizio.

Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato confermato, con rigetto dell’opposizione e condanna alle spese di lite.

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