Tribunale di Salerno, sentenza 16.05.2025, n. 2173 – G.U. Taraschi
“Come già ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, sia pure in relazione al superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96 da parte del TEG, per la ricomprensione della spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova e risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione (Cass. n. 3025/22, n. 8806/17)”.
Con atto di citazione, il debitore conveniva in giudizio l’Istituto di credito che gli aveva concesso un prestito personale, eccependo, tra le altre, l’asserita divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato, dovuta alla mancata inclusione nel TAEG delle spese assicurative.
Si costituiva la Banca opposta argomentando a contrariis e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale di Napoli, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, rilevava che “il soggetto mutuante è tenuto ad offrire elementi di prova di segno contrario, potendo documentare in via alternativa: di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e del TAEG da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; la concessione del diritto di recesso dalla polizza senza costi e spese aggiuntive per tutto il corso del finanziamento”.
Ciò posto, dall’analisi della documentazione prodotta, il giudice di prime cure ha constatato che deve escludersi l’obbligatorietà della stipula delle polizze, considerato che:
- nel modulo di “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, la stipula dell’assicurazione non è necessaria per l’ottenimento del prestito;
- le polizze sono state stipulate con separato modulo contrattuale;
- beneficiario delle polizze è l’assicurato;
- è previsto il diritto di recesso in favore del cliente a titolo gratuito;
- la durata della polizza non corrisponde a quella del finanziamento;
- l’indennizzo assicurativo non è parametrato al debito residuo;
- l’attore non ha mai sostenuto che la stipula delle polizze gli fosse stata imposta né ha specificamente contestato la facoltatività delle stesse.
Invero, il CTU ha appurato che il TAEG applicato corrispondeva a quello pattuito.
Pertanto, le domande attoree sono state rigettate.
