Tribunale di Palmi, sentenza 14.11.2024, n. 730 – G.U. Piccione
“L’eccezione di mancato o irregolare esperimento della mediazione obbligatoria, ex art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. 28/2010, deve essere sollevata dal convenuto – ovvero dall’opponente, convenuto in senso sostanziale – a pena di decadenza, nel primo atto difensivo utile, successivo all’incontro di mediazione e comunque, non oltre la prima udienza.”
Con atto di citazione, parte opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca sollevando diverse eccezioni. Nel corso del giudizio eccepiva inoltre l’improcedibilità della domanda per irregolarità della procedura di mediazione. Parte opposta replicava rilevando che l’eccezione era stata sollevata tardivamente, soltanto con la memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Sulla scorta della giurisprudenza di legittimità ormai consolidata – espressamente richiamata in sentenza: Cass. Civ., ordinanza 4 gennaio 2024, n. 205; Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n. 12896 -, in virtù della quale l’eccezione di irregolare esperimento della mediazione deve essere sollevata nel primo atto difensivo utile successivo all’incontro di mediazione, il giudice di prime cure ha dichiarato la l’inammissibilità dell’eccezione. Pertanto, il Tribunale di Palmi ha confermato il decreto, con rigetto dell’opposizione e condanna alle spese di lite.