Domanda riconvenzionale di liquidazione quota sociale e onere della prova

Tribunale di Napoli, sentenza 08.05.2025, n. 4531 – G.U. Frallicciardi

Ai sensi dell’art. 2535 c.c., “1. La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio. 2. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell’atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies, terzo comma. 3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall’approvazione. L’atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell’articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni”.

Con atto di citazione, l’opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca e proponeva domanda riconvenzionale, ritenendo di essere, quale socio fondatore della Banca stessa, debitore della quota nominale versata all’atto della costituzione, in virtù della comunicata volontà di recesso.

Si costituiva la Banca opposta argomentando a contrariis e chiedendo il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale.

Il Tribunale di Napoli, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova sull’asserito recesso, ha rilevato che il socio “non ha offerto la prova della ricorrenza di tutti i presupposti necessari per la liquidazione della quota sociale in conformità alla disciplina legale o a quella, eventualmente derogatoria, convenzionale (non è stato depositato, infatti, lo statuto societario vigente all’epoca del recesso).

Pertanto, l’opposizione e la domanda riconvenzionale sono state rigettate con condanna alle spese di lite.

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