Tribunale di Salerno, sentenza 22.05.2025, n. 2240 – G.U. Ferrara
“È bene precisare che l’art. 119 TUB non prevede un termine di prescrizione ma si limita ad individuare il limite di tempo entro il quale la banca ha l’obbligo di conservare la documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere dal cliente, della quale quest’ultimo, ha il diritto di ottenere copia a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla relativa richiesta. Tale diritto sorge indubbiamente dal contratto, ma si concretizza soltanto a seguito della proposizione della relativa richiesta”.
Con atto di citazione, la Banca proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal correntista avente ad oggetto la consegna della copia degli estratti di conto corrente bancario. L’opponente eccepiva la prescrizione del diritto azionato per decorso del termine, evidenziando che, l’odierno opposto, lasciava infruttuosamente decorrere il termine decennale. Parte opposta si costituiva insistendo per la consegna della documentazione mancante, poi richiesta anche in via istruttoria ex art. 210 c.p.c..
Il Tribunale di Salerno ha rilevato che “stante, quindi, il diritto sostanziale ex art. 119, comma 4, TUB riconosciuto al correntista di chiedere e ottenere dalla banca tutta la documentazione contabile inerente al rapporto, è evidente che nel caso in cui il correntista – attore non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tanto meno dimostri di avere avanzato, prima del giudizio, richiesta alla banca, ai sensi della citata norma, di acquisizione della detta documentazione contabile e di non avere ricevuto riscontro o di avere avuto un diniego alla detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata mediante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.”.
Nel caso di specie, pertanto, il giudice di prime cure ha statuito che “considerato l’obbligo per gli istituti di credito di conservare la documentazione per un periodo di dieci anni decorrenti per gli estratti conto dalle singole operazioni, ne consegue che poiché la prima richiesta relativa alla consegna degli estratti conto risale al 2014 correttamente la banca ha consegnato la documentazione contabile relativa al decennio anteriore alla richiesta”.
Pertanto, l’opposizione è stata accolta con revoca del decreto ingiuntivo.
