Danno da illegittima segnalazione in CRIF: non riconosciuto per carenza di prova

Giudice di Pace di Nocera Inferiore, sentenza 09.11.2025, n. 1593 – G.U. Pellegrino

Una volta accertata la responsabilità da illegittima segnalazione nelle banche dati creditizie, consolidata giurisprudenza maggioritaria ritiene che il danno non sia in re ipsa, vale a dire automaticamente riconosciuto al soggetto ingiustamente segnalato, in quanto quest’ultimo dovrà comunque dimostrare il pregiudizio subito in conseguenza del fatto illecito, sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell’art. 1223 c.c. (Cass. civ. n.1931/2017; Cass.civ.4886/2020).

Non potrebbe, infine, trovare accoglimento la richiesta del ricorrente alla liquidazione equitativa del danno, sia perché questa può aver luogo soltanto se il danno è provato nell’an, sia perché la possibilità della liquidazione equitativa non esime il danneggiato dall’offrire al giudice gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, nell’ipotesi in cui il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare ai sensi dell’articolo 1226 c.c..

Con atto di citazione, l’attore citava in giudizio un Istituto di credito per sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in una determinata somma, stante la sussistenza del nesso di causalità tra la illegittima segnalazione creditizia negativa presso l’archivio CRIF, acclarata dall’ordinanza cautelare del Tribunale, e l’ingiusto danno patrimoniale subito, consistente nel diniego di richiesti finanziamenti per l’acquisto di un motociclo.

Si costituiva l’Istituto di credito chiedendo rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto oltre che sfornita di prova.

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nel richiamare la giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che il ricorrente non ha provato l’an della pretesa risarcitoria, non avendo fornito elementi idonei a provare la sussistenza del pregiudizio economico asserito, individuato nella impossibilità di accesso al prestito finanziario. Invero, la documentazione prodotta non ha consentito di affermare l’esistenza del dedotto pregiudizio né la sua riconducibilità quale conseguenza immediata e diretta dell’illecita segnalazione.

Il giudizio si è, pertanto, concluso con il rigetto della domanda.

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