Tribunale di Nola, sentenza 10.11.2025, n. 3013 – G.U. Todisco
“Deve essere esclusa la responsabilità dei convenuti per l’erronea esecuzione del bonifico per cui è causa, in quanto la somma è stata versata sul conto corrente identificato tramite l’IBAN (erroneamente) indicato dall’attrice, non rilevando, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010, l’assenza di corrispondenza tra lo stesso e il nominativo del beneficiario specificato dal solvens.”
Con atto di citazione, parte attrice conveniva in giudizio due Istituti di credito al fine di ottenere la condanna degli stessi al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali per aver omesso di verificare la corrispondenza tra l’intestatario del conto e l’IBAN indicato all’interno di una disposizione di bonifico, sostenendo che sussisteva una responsabilità sia contrattuale, da contatto sociale, che extracontrattuale degli stessi.
Si costituivano gli Istituti di credito, argomentando in merito all’infondatezza dell’avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Il giudizio è stato introdotto dal solvens, avverso gli istituti di credito, per l’esecuzione di un bonifico in favore di un soggetto diverso da quello voluto; secondo la prospettazione attorea, l’errore è dipeso da una condotta che l’ha indotto a ritenere che il conto del beneficiario corrispondesse ad un IBAN che, in realtà, si riferiva al conto di un terzo estraneo.
Il Tribunale di Nola, dopo aver richiamato la normativa applicabile in materia, nonché l’orientamento dell’ABF, confermato dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione, ha rilevato che entrambi gli intermediari sono esonerati dall’eseguire il controllo di congruità e, di conseguenza, è esclusa la loro responsabilità per tutte quelle operazioni eseguite secondo l’IBAN indicato dal pagatore, gravando, invece, su quest’ultimo l’onere di controllare la correttezza dei dati dell’operazione e, in particolare, dell’IBAN, unico elemento necessario per la sua regolare esecuzione.
Secondo la Corte di Cassazione, per poter invocare la responsabilità contrattuale dell’intermediario “è necessario dimostrare la sua consapevolezza dell’errore del cliente; l’onere della prova grava, ai sensi dell’art. 1218 c.c., sull’intermediario, il quale, per essere ritenuto esente da colpa, deve soltanto dimostrare di aver eseguito l’operazione utilizzando il sistema interamente automatizzato che esclude il controllo di congruità. In sostanza, lo schema di pagamento introdotto con la SEPA rende l’intermediario automaticamente inconsapevole dell’eventuale errore dell’utente del servizio come in precedenza individuato, con la conseguenza che, di fatto, tocca a quest’ultimo dimostrare che, nonostante l’adozione di tale sistema, quella consapevolezza era stata comunque acquisita dall’intermediario nel caso specifico”.
Il Tribunale di Catanzaro, quindi, nel caso di specie ha rigettato le domande attoree dal momento che la somma bonificata è stata versata sul conto corrente identificato con l’IBAN indicato da parte attrice/solvens.
