Tribunale di Potenza, sentenza 19.06.2025, n. 1195 – G.U. Genzano
“Non è sufficiente al cliente, su cui grava l’onus probandi, né dimostrare la sussistenza di elementi come la “contestualità” tra assicurazione e finanziamento e la loro “pari durata” trattandosi di elementi presuntivi non sufficienti a dimostrarne l’obbligatorietà.”
Con atto di citazione, gli opponenti chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca sollevando diverse eccezioni e in particolare, lamentando che il saldo e gli interessi applicati fossero di gran lunga superiore a quelli spettanti e tanto a causa dell’illegittima applicazione degli stessi e dell’applicazione di tassi non pattuiti, oltre a spese ed oneri non dovuti (oneri assicurativi). In subordine, insistevano per la rideterminazione dell’importo dovuto da accertarsi in corso di causa. In via istruttoria, chiedevano disporsi CTU per il ricalcolo del finanziamento.
Si costituiva parte opposta per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte opponente a sostegno delle proprie ragioni.
Il Tribunale di Potenza, per verificare se gli oneri assicurativi di cui al contratto sub iudice dovessero includersi nel calcolo del TAEG, ha inteso partire dalla normativa, ovvero dall’art. 21, comma 2 TUB, dal quale si desume che “l’onere de quo possa ritenersi “obbligatorio” e dunque rientrare nel calcolo del TAEG, solo “allorquando il premio assicurativo si ponga in rapporto di sinallagmaticità con la concessione del finanziamento o con l’applicazione di determinate condizioni, pena l’impossibilità di concludere il contratto o di accedervi a determinate condizioni” […]”. Ha aggiunto che è onere del cliente “dimostrare la natura obbligatoria della polizza, e in particolare che la sua sottoscrizione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito”.
In particolare, il giudice di prime cure ha rilevato che:
- l’onere del cliente diventa “particolarmente problematico ove vi sia la ricorrenza di alcune circostanze di segno contrario e precisamente: nelle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori allegata al contratto di finanziamento è precisato che..” per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte non è obbligatorio sottoscrivere un’assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio..”; vi sia un’espressa previsione negoziale che espressamente prevede che il costo per le assicurazioni facoltative sul credito o per altre assicurazioni o servizi facoltativi non connessi al credito sono esclusi dal calcolo del TAEG, ecc”;
- “a fronte della sussistenza anche di uno solo di tali elementi di segno negativo, non occorrendo la ricorrenza cumulativa, non è sufficiente al cliente, su cui grava l’onus probandi, né dimostrare la sussistenza di elementi come la “contestualità” tra assicurazione e finanziamento e la loro “pari durata” trattandosi di elementi presuntivi non sufficienti a dimostrarne l’obbligatorietà”.
Nel caso di specie, il cliente non ha dimostrato la natura obbligatoria della polizza, sussistendo diversi elementi di segno negativo emergenti dagli atti, ovvero locuzioni che precisano la natura facoltativa dell’assicurazione.
Pertanto, è stato accertato che il TAEG applicato è coincidente a quello indicato in contratto.
